Rottamazione-quinquies: Imu, Tari e multe solo se l’ente aderisce

La notizia in sintesi
- Dal 16 ottobre si potranno presentare le domande per la rottamazione delle entrate locali.
- La Rottamazione-quinquies può comprendere Imu, Tari e sanzioni amministrative, incluse le multe stradali.
- L’accesso dipende dall’adesione dell’ente territoriale e dall’affidamento del debito all’agente della riscossione.
- Sono interessati i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con specifiche esclusioni.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Rottamazione-quinquies, dal 16 ottobre le domande per i debiti locali
La Rottamazione-quinquies apre dal 16 ottobre alla presentazione delle domande per la definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali, con possibili effetti sui debiti per Imu, Tari e multe stradali. L’accesso riguarda i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione, ma dipende dalla scelta del Comune, della Regione o dell’altro ente che ha originato il debito. La misura consente di includere queste posizioni nella rottamazione soltanto se l’amministrazione ha adottato un provvedimento specifico e lo ha trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine previsto dalla legge.
Non basta quindi avere un tributo locale arretrato: occorre verificare l’adesione dell’ente e il periodo di affidamento del carico.
Quali debiti rientrano e perché l’adesione dell’ente è decisiva
Il perimetro temporale comprende i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: il riferimento è dunque all’affidamento del debito, non semplicemente all’anno del tributo o della sanzione. Per questa estensione della Rottamazione-quinquies, sono comprese le entrate tributarie e non tributarie degli enti territoriali, mentre restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Tra le categorie potenzialmente interessate figurano Imu, Tari e sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni stradali, senza che l’appartenenza a una di queste categorie garantisca automaticamente l’accesso.
La verifica richiede tre passaggi distinti: accertare che il carico sia stato affidato alla riscossione, controllare che l’affidamento ricada nell’intervallo previsto e verificare l’adesione dell’amministrazione creditrice. Quest’ultima condizione è determinante perché Comuni, Regioni e altri enti territoriali non sono obbligati ad applicare la misura: serve il provvedimento specifico, trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione nei termini di legge. Il meccanismo non configura quindi una sanatoria generalizzata delle entrate locali, ma una possibilità subordinata sia alle caratteristiche del singolo carico sia alla decisione dell’ente da cui nasce il credito.
La stessa tipologia di arretrato può avere esiti diversi
La conseguenza pratica è che due debiti della stessa natura possono non avere identiche possibilità di accesso alla definizione agevolata, se fanno capo a enti con decisioni differenti. Per chi intende presentare domanda dal 16 ottobre, il controllo dell’amministrazione creditrice è quindi decisivo quanto quello del carico affidato alla riscossione. La distinzione da tenere presente è tra debito potenzialmente incluso e debito effettivamente ammissibile: Imu, Tari o una multa, da sole, non dimostrano il diritto alla rottamazione.
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