Partenza col freno a mano per le società benefit

di Rosaria Barrile -

La legge di Stabilità ha definito i requisiti e gli obblighi a cui devono attenersi, ma non ha previsto nessuna forma di esenzione o beneficio fiscale

Dal primo gennaio sono diventate realtà, anche per il nostro sistema giuridico, le società benefit, note anche come benefit corporation o B – corp.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento questa nuova forma societaria che coniuga il modo di lavorare tipico delle società profit con uno scopo invece non profit.

Ad oggi, le B – corp nel mondo sono circa 1.400 in oltre 40 paesi e l’Italia è tra i primissimi stati, dopo gli Usa, a dotarsi di una legislazione in materia.

La legge però, almeno per il momento, nonostante la finalità dichiarata di favorire le sviluppo di società che intendono generare un impatto sociale positivo tramite un attività di tipo commerciale, non prevede alcuna forma di incentivo per il mercato, né vantaggi economici, né benefici fiscali. A decretare quindi la vitalità del fenomeno nel nostro paese saranno i giudizi consumatori, che potrebbero premiare le imprese commerciali virtuose e l’impegno in termini di Csr delle singole imprese.

In base alla legge di Stabilità, per costituirsi come B – Corp occorre dunque:
– indicare nell’oggetto sociale (dunque inserendole ex novo nell’atto costitutivo o nello statuto societario, oppure modificandolo) le finalità specifiche di “beneficio comune” che intende perseguire;
– avere un’amministrazione in grado di bilanciare l’interesse dei soci (shareholders), il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché gli interessi degli stakeholders, ovvero dei diversi “portatori di interessi” nei confronti dell’impresa;
– individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune;
– redigere annualmente una relazione, da allegare al bilancio, relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

In particolare, la relazione deve includere:
– la descrizione degli obiettivi specifici attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
– la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo “standard di valutazione esterno”, che deve essere sviluppato da un ente non controllato dalla società benefit o né collegato con essa.

La valutazione dell’impatto che l’operato della società ha “all’esterno”, deve comprendere alcune specifiche aree di analisi: la corporate governance, l’ambiente di lavoro e il rapporto coi dipendenti, le relazioni coi fornitori, con il territorio e le comunità locali, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e alla propria catena di fornitura, l’impatto ambientale, relativamente alla prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

La legge inoltre prevede la responsabilità degli amministratori delle società benefit, per violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, qualora non sia stato rispettato l’obbligo di gestire la società in modo da bilanciare i diversi interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è, infatti, sottoposta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e del codice di consumo (d.lgs. 145/2007 e d.lgs. 206/2005) ed è soggetta alla vigilanza dell’Antitrust.