È possibile riscattare laurea e congedo parentale

di Walter Quattrocchi -

La cumulabilità è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016. L’Inps ha ora disciplinato le modalità

Il riscatto della laurea non impedisce quello dei periodi per congedo parentale.

La cumulabilità del riscatto della laurea con i periodi corrispondenti al congedo parentale, nel caso vengano trascorsi in un lasso di tempo di non occupazione, è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 e ora l’Inps è intervenuta a disciplinarne le modalità.

Fino al 31 dicembre scorso vigeva il divieto di riscattare i periodi di astensione dal lavoro facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro a quei lavoratori che avessero già proceduto al riscatto della laurea.

E ciò indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e anche gli stessi non si sovrapponevano cronologicamente.

Il riscatto della maternità facoltativa, anche fuori dal rapporto di lavoro, è stato introdotto nel 2001 consentendo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di riscattare i periodi non coperti da assicurazione, corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale (dal 2000 sia per la madre sia per il padre, fino a sei mesi nel primo anno di vita del bambino), trascorsi in una periodo di non occupazione, nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Con l’ultima legge di Stabilità, dal 1° gennaio 2016, viene meno il regime di alternatività ed entra in vigore la possibilità di esercitare le due facoltà, di riscatto laurea e dei periodi di congedo parentale al di fuori di un rapporto di lavoro, anche cumulativamente.

La cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016, cioè le istanze di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Il regime di alternatività continua invece ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016.

Le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora non lavorate da parte dell’Istituto, dovranno invece essere considerate come se presentate alla data del 1° gennaio 2016.