Le regole per il cumulo della pensione di reversibilità

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Con quale dispositivo il ministero del Lavoro ha chiarito i limiti?

Desidererei conoscere il dispositivo del ministero del Lavoro con il quale ha chiarito i limiti di cumulo per il 2014 per le pensioni di reversibilità, come riportato nella vostra rivista. Gradirei, se possibile, una Vostra cortese risposta,avendo un contenzioso con l’Inps sul cumulo Irpef. L.M.

Risponde Walter Quattrocchi
Nella lettera n.7/61633/L.335-95 dell’8 settembre 1995, il ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti: ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l’integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché dell’importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Nel 2014 non ci sono state modifiche, se non per quanto riguarda gli importi assoluti, per effetto delle rivalutazione delle pensioni.