Polizze dormienti, quarta finestra per i rimborsi

di Rosaria Barrile -

C’è tempo fino al 1° luglio per ottenere dalla Consap il rimborso delle assicurazioni sulla vita scadute e andate in prescrizione

Nuova possibilità di rimborso per le polizze dormienti, ovvero quelle polizze vita scadute e andate in prescrizione senza che il beneficiario abbia potuto riscuotere quanto gli spettava entro i termini prestabiliti (in genere uno o due anni dopo la scadenza del contratto).

Secondo quanto stabilito dal ministero per lo Sviluppo Economico, fino al 1° luglio sarà possibile presentare alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° luglio 2010.

Come per le finestre aperte in passato, presentando la domanda sarà possibile avere il rimborso, anche se solo parziale, delle polizze già andate in prescrizione e finite nell’apposito fondo rapporti dormienti (come previsto dall’articolo 1, comma 343, della legge 266/2005).

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza. L’entità dipende dalla quantità di richieste che arriveranno: il ministero dello Sviluppo economico ha infatti deciso (con un decreto del 6 agosto 2015) uno stanziamento: se questo si rivelasse insufficiente a rimborsare il 70% di tutte le domande accolte, i rimborsi saranno ridotti in proporzione per tutti i richiedenti.

Per poter avere diritto a ottenere il rimborso, come indicato nell’avviso di rimborsabilità, occorre rispettare alcuni criteri:
– l’evento (per esempio la morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato devono essere avvenuti dopo il 1° gennaio 2006; la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° luglio 2010;
– la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza non deve avere liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti;
– il beneficiario non deve aver avuto alcun rimborso, anche parziale, dalle precedenti iniziative.

Le domande di rimborso, inviate alla Consap insieme alla documentazione necessaria, saranno valutate secondo l’ordine di arrivo.

Nel caso in cui la documentazione inviata dovesse risultare incompleta, sarà la stessa Consap a richiedere le informazioni mancanti entro i 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso.

L’istruttoria delle domande si concluderà in ogni caso entro il 16 dicembre 2016: entro tale data dovranno quindi pervenire tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento della domanda.

 

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