Autonomia dell’Inpgi nel divieto di cumulo

di Walter Quattrocchi -

La Cassazione conferma il tetto al cumulo tra pensione e redditi da lavoro per i giornalisti iscritti alla cassa dei giornalisti

È quanto emerge da una recente sentenza dei giudici di legittimità che ribadisce l’autonomia dell’Istituto di previdenza dei giornalisti di stabilire, per i suoi iscritti, regole diverse rispetto a quelle previste dalla legge per l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps.

Nello specifico un giornalista pensionato si era visto trattenere dall’Inpgi parte dell’assegno previdenziale a fronte di un reddito da lavoro autonomo.

L’articolo 15 del regolamento dell’Inpgi stabilisce infatti un divieto parziale al cumulo tra pensione e reddito da lavoro: le pensioni di anzianità, ottenute con meno di 40 anni di contributi, sono cumulabili con redditi per un massimo di 20 mila euro, mentre non c’è limite per le pensioni di vecchiaia
o per quelle di anzianità con più di 40 anni di contributi o una volta raggiunta l’età della vecchiaia.

Secondo i giudici della Cassazione quella dell’Inpgi è una forma di assicurazione sostitutiva dell’Inps, ma non soggetta alla stessa disciplina normativa dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria).

I giudici ricordano infatti che il Dlgs 509/1994 , con cui è stato privatizzato l’Inpgi, ha conferito all’Istituto di previdenza dei giornalisti autonoma potestà regolamentare.