Legge di bilancio 2020: cosa cambia sulle detrazioni IRPEF

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È andato a buon fine, nella seduta del Senato di lunedì 16 dicembre, il primo passaggio parlamentare della legge di bilancio 2020: spetta ora alla Camera approvare o modificare il maxi-emendamento prima che le misure approvate dal Senato diventino legge. In attesa di questo momento, facciamo luce su alcuni aspetti che incideranno da vicino sulle tasche dei cittadini, e in particolare sulla dichiarazione dei redditi: sono emerse infatti importanti novità sulle detrazioni IRPEF.

Gli argomenti principali e più corposi riguardano come sempre i lavori di ristrutturazione e l’acquisto di medicinali e dispositivi medici: si potranno portare in detrazione i lavori edilizi, la sostituzione della caldaia, l’installazione di un montascale per disabili, l’acquisto di farmaci (ma non di parafarmaci), le spese veterinarie e così via. Alcuni di questi ambiti hanno subito alcune modifiche.

Le spese veterinarie, ad esempio, saranno detraibili fino a un tetto massimo di 500€, invece che di 387,40€ – l’importo massimo detraibile fino al 2019. Resta la franchigia di 129 €, quindi la cifra che si potrà recuperare potrà arrivare fino a 70,46 € (tenendo conto della detrazione al 19%) invece dei 49 € dell’anno corrente.

Del tutto nuova è invece la detrazione del 19% che riguarda l’iscrizione dei figli a scuole di musica: non è sembrato giusto, infatti, limitare le detrazioni per l’educazione dei giovani alle spese per la scuola obbligatoria, a quelle per il nido e a quelle per lo sport, come avvenuto finora. Dal 2020, invece, saranno detraibili, per un importo non superiore a 1.000 €, le spese sostenute (da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 €) per l’iscrizione annuale e l’abbonamento presso Conservatori di musica, Scuole di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione. Come per le altre tipologie di spese educative, la detrazione si applica solo per le spese in favore di minori tra i 5 e i 18 anni d’età.

Un’altra novità riguarda il cosiddetto bonus facciate, che interessa gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della parete principale esterna degli edifici esistenti. Gli interventi devono riguardare una categoria precisa di edifici (quelli che si trovano nelle zone “A” o “B” secondo il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) e possono consistere in pulitura o tinteggiatura esterna, oppure, se influiscono anche sul fattore termico, devono rispettare i requisiti tecnici fissati dal Ministero dello Sviluppo economico. In questi casi, la detrazione spettante è di ben il 90% della spesa complessiva.

Oltre al bonus facciate ci sono altre categorie di interventi di riqualificazione edilizia interessate dalle novità della legge di bilancio 2020: in particolare è il settore dell’efficienza energetica quello più importante. Numerose detrazioni spettanti già in vigore per chi sceglie di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione resteranno invariate. Alcune modificazioni riguarderanno invece:

  1. la percentuale di detrazione (dal 65% al 50%) per le spese relative a interventi di acquisto e posa in opera di infissi, finestre, schermature solari e sostituzioni di caldaie a condensazione di classe A o superiore;
  2. l’eliminazione della detrazione delle spese sostenute per la sostituzione di caldaie a condensazione con bassa efficienza energetica, ovvero caldaie di classe inferiore alla A;
  3. la nuova detrazione del 65% per le spese effettuate al fine di sostituire le caldaie con sistemi di temoregolazione evoluti o sistemi ibridi come le pompe di calore integrate con caldaie a condensazione.

A partire dal prossimo anno, inoltre, ci sarà un’importante novità per quanto riguarda il reddito complessivo di chi sostiene delle spese da portare in detrazione. Ad esclusione delle spese sanitarie per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e delle spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o private ma accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, per tutte le spese che prevedono una detrazione al 19% la detrazione sarà calcolata sull’intero importo della spesa se il reddito complessivo del contribuente non eccede i 120.000€; qualora il reddito superi tale importo, la detrazione verrà calcolata su un importo pari al risultato di questa formula:

(240.000 € – reddito complessivo) / 120.000 €

Questa regola riguarda, in sostanza, alcune tra le spese più frequenti: ad esempio quelle per il mutuo, per l’abbonamento al trasporto pubblico, la previdenza complementare, per le spese funebri, le spese per l’asilo nido e per l’istruzione, nonché le spese per lo sport e l’istruzione musicale dei ragazzi e le spese veterinarie.

In ultima analisi, ricordiamo che alcune importanti novità riguarderanno anche la tracciabilità delle detrazioni IRPEF: la fruizione della detrazione del 19% spetterà solo se la spesa sarà stata effettuata tramite bancomat o carta di credito, bonifico bancario o altri mezzi tracciabili. Solo le spese mediche potranno essere ancora detraibili anche in caso di pagamento in contanti.