Dipendenti pubblici e anticipo tfs, un percorso ancora in divenire

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Nuova tappa nel percorso di attuazione della possibilità di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto da parte di dipendenti pubblici così come previsto dal decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 (decreto-legge 28 gennaio 2109, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Più nello specifico, va ricordata,  si è introdotta la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere un finanziamento a tassi agevolati fino ad un limite di 45 mila euro per ottenere in anticipo il trattamento di fine servizio rinviando ad un decreto attuativo e ad una specifica convenzione tra Abi, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica amministrazione sentito l’INPS, la concreta attuazione della misura.

E’ utile poi evidenziare come la normativa introdotta prevede anche una riduzione dell’IRPEF sull’indennità di fine servizio in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.

Tale riduzione si applica sull’imponibile dell’indennità non superiore a 50 mila euro. Più nello specifico si prevede che l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

Il Consiglio di Stato si è ora espresso con un parere interlocutorio sullo schema  di DPCM  (decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) adottato la scorsa estate  rilevando la presenza di vizi formali nel provvedimento e la necessità di alcuni chiarimenti. La sezione consultiva per gli atti normativi della magistratura amministrativa ha, quindi, sospeso l’adozione del relativo parere in attesa degli opportuni chiarimenti rinviando così l’adozione definitiva del provvedimento.

Quale è il meccanismo delineato dal decreto, al netto dei chiarimenti che dovranno essere ora forniti? La richiesta di finanziamento è basata su certificazioni apposite rilasciate dall’Ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato. I lavoratori interessati devono presentare la richiesta di finanziamento di una somma pari all’indennità di fine servizio alle banche o agli intermediari aderenti all’accordo quadro sopra citato.

Il finanziamento è esente dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.  Per le finalità relative agli adempimenti antiriciclaggio l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’ente erogatore trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso.  Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell’ente erogatore.

Oltre alla presenza del Fondo di garanzia sopra citato il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti.