La pensione in rosa più flessibile con opzione donna

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La manovra finanziaria estende di un anno la vigenza dell’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), ampliandone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come  in precedenza previsto.

Andando ad un livello di maggior specificità si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Va ricordato che i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica il meccanismo delle finestre mobili in virtù del quale il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Per l’accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa.

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Non può raggiungersi invece il requisito contributivo tramite il cumulo dei periodi assicurativi utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell’Inps).

La Legge di bilancio  posticipa poi al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

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