Brexit: Consob richiama l’attenzione degli operatori sulle misure da adottare entro il 2020

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Brexit e servizi di investimento, nuova tappa del percorso di regolamentazione. Dopo precedenti pronunce   la Consob ha pubblicato il 26 marzo sul proprio sito  tre nuovi richiami con cui vengono specificate le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (UE).

La Autorità di Vigilanza ripercorre in primo luogo i diversi step della recente evoluzione della Brexit.  Il 30 gennaio 2020 è stato ratificato, con l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea (UE), l’accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione.

Dal 1° febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione e non è più rappresentato nelle istituzioni europee.  Non risulta, quindi, più applicabile la disciplina transitoria recata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 con il fine di assicurare continuità operativa, in Italia, dei soggetti del Regno Unito in ipotesi di no-deal Brexit.

Conseguentemente, devono ritenersi superate le precedenti Comunicazioni Consob del 29 marzo 2019 e del 1° agosto 2019, nonché il richiamo di attenzione del 17 ottobre 2019.  Ai sensi dell’ accordo di recesso è iniziato un “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga), nel corso del quale la normativa europea, anche in materia di servizi finanziari, continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro.

Successivamente, alle entità britanniche operanti nel territorio dell’Unione si applicherà la disciplina dettata per i soggetti di paesi terzi.

Il quadro delle future relazioni tra l’Unione Europea e il Regno Unito è delineato nella dichiarazione politica che ha accompagnato l’accordo di recesso in cui, per quanto concerne i servizi finanziari, le parti hanno convenuto di iniziare sin da subito a valutare la reciproca equivalenza dei regimi di regolamentazione e vigilanza, adoperandosi per concludere tali valutazioni entro la fine di giugno 2020.

In materia di prestazione di servizi di investimento, alla luce della disciplina MiFID II/MiFIR, le modalità di accesso al mercato UE da parte degli intermediari britannici dipenderanno primariamente dalla tipologia di clientela servita (retail/professionali su richiesta vs professionali di diritto/controparti qualificate).

La Autorità di Vigilanza sottolinea allora con riferimento ai nuovi richiami come la finalità è quella di fare in modo che gli operatori britannici  che prestano servizi di investimento in Italia siano sensibilizzati sulla necessità di adottare tutte le misure per assicurare la continuità operativa nel nostro Paese o per realizzare, se del caso, un’ordinata fuoriuscita dal mercato domestico.

E’ poi necessario che gli operatori forniscano alla  clientela italiana informazioni aggiornate sulle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit, anche con riferimento alle specifiche implicazioni per i contratti derivati OTC (over the counter, vale a dire mercati che si caratterizzano per essere alternativi alle borse tradizionali).  Con il primo richiamo si individuano le  misure in capo agli intermediari britannici che prestano servizi e attività di investimento in Italia.

Con gli altri due richiami si definiscono invece le misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione britanniche in Italia e quelle delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito