Sicurezza in azienda e responsabilità del datore di lavoro in tempi di pandemia

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Il dodicesimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo coronavirus elaborato dall’INAIL registra allo scorso 31 dicembre 131.090 contagi sul lavoro da Covid-19 e 423 i decessi, con un aumento di quasi 27mila casi rispetto a novembre (+25,7%).

Infortunio sul lavoro: prevenzione, gestione del rischio e assicurazione

Per prevenite il rischio di contagio in azienda, il DPCM del 14 gennaio 2021 riprende le misure già disposte da precedenti provvedimenti allo scopo di prorogarne l’efficacia a fronte del permanere dell’emergenza sanitaria. In sintesi, si ribadisce necessaria una gestone del rischio di contagio tramite:

  • l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • il lavoro agile e la riorganizzazione delle attività formative professionali.

Se l’impresa ha adottato tutte le misure di gestione e prevenzione del rischio, il contagio da Covid-19 è coperto dall’assicurazione Inail. L’Inail considera tutti i casi di malattie infettive e parassitarie come infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta a quella violenta. L’assicurazione copre i lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori dell’area dirigenziale, secondo quanto stabilito dal Testo unico degli Infortuni sul lavoro. Si ricorda infatti che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’Inail, al verificarsi degli eventi assicurati, eroga al lavoratore delle prestazioni economiche e sanitarie. Specifichiamo anche che per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui derivi un’inabilità al lavoro permanente (assoluta o parziale) o temporanea, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La mancanza del requisito dell’occasione di lavoro anche per il contagio Covid determina l’accesso alla tutela prevista per la malattia comune, con tutte le conseguenze del caso.

Nel contesto pandemico, l’ambito della tutela interessa in modo particolare gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio. Ad alto rischio sono ricondotte anche altre attività lavorative a contatto costante con il pubblico, come addetti a front office, cassa, vendite, banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto o di pulizie.

La prestazione Inail viene erogata a partire dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o coincidente con l’inizio della quarantena. Il contagio può essere anche successivo all’inizio della quarantena precauzionale obbligatoria. In caso di decesso del lavoratore, i familiari hanno diritto alla prestazione economica una tantum del Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro. Questo vale anche per i soggetti per cui non vige l’obbligo di assicurazione Inail. Se il contagio da Covid-19 avviene durante il tragitto casa-lavoro si configura come “infortunio in itinere”.

Verificatosi l’infortunio, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro per il tempo previsto dai contratti collettivi, il cosiddetto “periodo di comporto”, più lungo di quello stabilito per la malattia, con coperture economiche rapportate alla retribuzione di lavoro e a integrazione dell’indennità Inail. Inoltre, una sentenza della Cassazione (Cassazione 2527/2020; 26498/2018) ha statuito che se l’infermità è causata dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro o da comportamenti di cui il datore di lavoro sia responsabile, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente nemmeno per il superamento del periodo di comporto.

La responsabilità del datore di lavoro per mancato adempimento dell’obbligo di sicurezza

Il nostro ordinamento individua nel datore di lavoro il soggetto responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori. Si definisce proprio “obbligo di sicurezza” il dovere di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a proteggere efficacemente i lavoratori dai rischi in ambito lavorativo. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano determinati dalla mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie si configura quindi una responsabilità diretta dell’azienda. Il datore di lavoro, infatti, disattende in questo modo l’obbligo di sicurezza che grava su di lui.

Se l’obbligo è disatteso, il dipendente può ottenere, oltre alle prestazioni economiche e sanitarie erogate dall’Inail:

  • il risarcimento in sede civile, da parte del datore di lavoro, del cosiddetto danno differenziale, ovvero, la differenza tra quanto indennizzato dall’Inail e il danno subito complessivamente dal lavoratore;
  • la condanna del datore di lavoro in sede penale, per il reato di omicidio colposo o di lesioni personale, a seconda delle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale.

È fondamentale per le imprese rispettare gli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, proprio per poter dimostrare, in caso di contenzioso, il corretto assolvimento dell’obbligo di sicurezza ed essere esonerati da responsabilità.

La legge declina la gestione del rischio in specifici adempimenti, tra i quali:

  • la redazione di un documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;
  • l’adozione di misure di sicurezza collettive e individuali finalizzate a mitigare i rischi;
  • la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
  • l’implementazione di un servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori con l’ausilio di tecnici esperti in materia;
  • la nomina di un medico competente e una sorveglianza sanitaria che verifichi l’idoneità fisica dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

Quanti contagi da coronavirus sul lavoro denunciati all’Inail?

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’INAIL alla data dello scorso 31 dicembre sono pari al 23,7% delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati alla stessa data dall’Istituto superiore di sanità (Iss). In quest’ultimo rapporto i casi sono aumentati del 25,7% (26.762 contagi) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre.

Oltre 75mila denunce, pari al 57,6% del totale, sono concentrate nel trimestre ottobre-dicembre contro le circa 50mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. Novembre, in particolare, è il mese del 2020 col maggior numero di casi segnalati all’Istituto, con quasi 36mila denunce.

Decessi sul lavoro per Covid

In maggioranza uomini tra i 50 e 64 anni

Analizzando le sole denunce di casi mortali, al 31 dicembre sono stati 423, pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,6% rispetto ai morti da Covid-19 comunicati dall’Iss.

Un quarto nel settore della sanità e assistenza sociale

Tra le attività produttive coinvolte dall’epidemia, il settore della sanità e assistenza sociale, quindi ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili, si conferma il più colpito, con il 68,8% delle denunce e un quarto (25,2%) dei decessi. L’amministrazione pubblica, con le attività degli organismi preposti alla sanità, Asl e amministratori regionali, provinciali e comunali, registra il 9,1% delle infezioni denunciate e il 10,7% dei decessi. Seguono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il settore manifatturiero (in particolare la lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, la stampa e l’industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio, il trasporto e magazzinaggio, le attività professionali e servizi quali pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona meno sottoposti al lockdown.

Contagi sul lavoro per Covid

Soprattutto donne

Il rapporto tra i generi si inverte se si considerano le denunce complessive. Sono di genere femminile il 69,6% dei contagiati. Dall’inizio della pandemia, l’età media è di 46 anni per entrambi i sessi. Il 42,2% delle infezioni di origine professionale riguarda individui tra i 50 e i 64 anni.

Infermieri, operatori socio-sanitari e medici sono i più colpiti

La categoria professionale più coinvolta da contagi è quella degli operatori della salute, con il 38,7% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l’82,2% delle quali relative a infermieri e il 10,0% dei casi codificati come mortali. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,2% delle denunce, i medici con il 9,2%, gli operatori socio-assistenziali con il 7,4% e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7%.

A dicembre aumentano i contagi al Sud

Le denunce di contagio si sono concentrate nel Nord del Paese: il 47,5% a Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 28,4%), il 23,0% nel Nord-Est (Veneto 9,7%), il 13,8% al Centro (Lazio 5,6%), l’11,5% al Sud (Campania 5,4%) e il 4,2% nelle Isole (Sicilia 2,7%). Le prime province per numero di contagi da inizio pandemia sono Milano (11,1%), Torino (7,5%), Roma (4,5%), Napoli (3,8%), Brescia e Varese (2,8%), Genova e Verona (2,6%), Bergamo, Cuneo e Monza e Brianza (2,1%). A dicembre, sono però le province meridionali di Vibo Valentia, Oristano e Sud Sardegna a registrare i maggiori incrementi percentuali rispetto alle rilevazioni di novembre.