Entro la metà di luglio va presentata la domanda per l’Ape sociale

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“In Italia non c’è nulla di più provvisorio del definitivo e nulla di più definitivo del provvisorio”, recita una frase di Giuseppe Prezzolini. Ed in ambito previdenziale la massima è ben calzante se si pensi a due istituti come opzione donna e l’Ape sociale, entrambe “sulla carta” misure sperimentali ma prorogate con continuità al punto da diventare componenti “di fatto” stabili del nostro ordinamento. E’ peraltro fortemente verosimile che nel prossimo intervento di riordino del sistema pensionistico che avrà luogo in autunno per confluire in Legge di Stabilità entrambe le misure possano trovare o ulteriore differimento o un recepimento formalmente strutturale tra le regole previdenziali.

Per quel che riguarda l’ Ape sociale, in attesa di eventuali ed altamente probabili novità normative, va presentata all’Inps, dopo la precedente finestra del 31 marzo scorso, entro il prossimo 15 luglio da parte di coloro che maturano i relativi requisiti  di accesso entro  il 31 dicembre 2021 domanda di certificazione del diritto.  L’Ente previdenziale obbligatorio risponderà entro il 15 ottobre e, in caso di esito positivo,  sarà possibile presentare domanda specifica di accesso alla prestazione assistenziale di importo massimo pari a 1.500 euro per 12 mensilità.

E’ opportuno ricordare come la finalità dell’Ape sociale è quella di “traghettare” alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia   e abbiano il  requisito anagrafico dei 63 anni di età i  lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata che si trovino in situazione di particolare bisogno.  Attingendo al sito dell’ Inps le categorie interessate sono:

  1. coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità così come previsto dalla normativa, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. coloro che sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose):
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.