Come funzionerà quota 102

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In attesa che il testo definitivo della Legge di Bilancio approdi alle Camere per intraprendere il percorso di approvazione da concludersi entro fine dicembre, alcuni profili sembrano abbastanza consolidati  al netto di interventi correttivi ed emendamenti.

In ambito previdenziale una delle soluzioni di flessibilità in uscita individuate per rilevare in una ideale staffetta  il testimone di quota 100 che conclude la propria “vita sperimentale” al termine dell’anno è quella che è stata definita come quota 102 che dovrebbe valere solo per il 2022.

Come funziona ?  Secondo quello che è il disegno la nuova quota rappresenta la sintesi del requisito anagrafico dei 64 anni con quello di anzianità contributiva dei 38 anni.

I 38 anni di contributi si maturano con il cumulo dei periodi assicurativi, vale a dire sommando la contribuzione non coincidente temporalmente con quella versata nella gestione separata e nei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (non vale invece la contribuzione versata presso le casse dei liberi professionisti).

Lo schema rimane poi quello di quota 100 con la previsione, una volta che si raggiungano le condizioni la finestra mobile pari a 3 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e a 6 mesi per i dipendenti pubblici (per cui si prevede anche un obbligo di preavviso semestrale).

Per quel che riguarda la entità del trattamento previdenziale l’accesso a quota 102 prevede un assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996 in poi. Non si prevedono cioè penalità nel senso letterale del termine anche se va sottolineato come per la parte contributiva l’eventuale differimento del pensionamento consentirebbe di accumulare un montante contributivo più elevato e di beneficiare dei coefficienti di trasformazione più favorevoli previsti per età pensionabili più elevate.

Per coloro che accedono al pensionamento con quota 102 dovrebbe poi prevedersi  il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo “occasionale” per un massimo di 5mila euro lordi annui)