Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di aiuti dell’Italia pari a 687 milioni di EUR che indennizza gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni subiti a causa della pandemia di COVID-19

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La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milioni di EUR concesso dall’Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il 1° luglio e il 30 aprile 2021 a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive che l’Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questa misura da 687 milioni di EUR consentirà all’Italia di indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19. Continuiamo a collaborare strettamente con l’Italia e tutti gli altri Stati membri per garantire che le misure nazionali a sostegno di tutti i settori colpiti dalla crisi, compreso il settore ferroviario, possano essere attuate il più rapidamente possibile, in linea con le norme dell’UE”.

La misura italiana di sostegno

Dall’inizio della pandemia il governo italiano ha messo in atto una serie di misure volte a limitare la diffusione del virus, tra cui, in particolare, un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili, severe restrizioni per le riunioni e i viaggi di lavoro in presenza e la cancellazione di vari eventi. Tali restrizioni hanno avuto ripercussioni negative dirette sulla mobilità di categorie concrete di passeggeri come i turisti o coloro che viaggiano per motivi professionali, fondamentali per l’attività dei treni a lunga percorrenza. Inoltre, nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2020 e aprile 2021, il governo ha introdotto a livello nazionale un divieto dei viaggi interregionali.

A causa delle restrizioni obbligatorie in vigore, gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza hanno subito un calo dell’affluenza nei trasporti e delle relative entrate. In particolare, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 aprile 2021, il numero di passeggeri ha subito una diminuzione fino al 90 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate. Ciò ha comportato gravi problemi di liquidità, che rischiano di compromettere la competitività degli operatori del trasporto ferroviario.

Nell’ambito del regime notificato di 687 milioni di EUR, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato.

La misura fa seguito a un regime analogo approvato dalla Commissione il 10 marzo 2021 (SA.59346) volto a indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri per i danni subiti tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.

La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.

La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di COVID-19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.

La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al COVID-19 non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e non richiedono l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

Ad esempio:

  • gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi di aiuti) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti e causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di COVID-19, come prevede l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
  • Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese che hanno carenza di liquidità e necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
  • A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento “de minimis” e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza del COVID-19, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie, come prevede l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal COVID-19. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di COVID-19; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di COVID-19; xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile; e xiv) sostegno alla solvibilità.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.