La Legge di Bilancio pome una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto attività

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Il disegno di legge di bilancio  tra i diversi profili introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività

Più in dettaglio, come evidenzia la Nota di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato,  sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Viene modificata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello cosiddetto del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”.

Si aggiorna poi la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF.

Viene ancora stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’imposta sostitutiva sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale .

Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo

Infine, si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch’esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale