Il disegno di legge di bilancio interviene sulle pensioni dei dipendenti pubblici

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Il disegno di legge di bilancio contiene tra le misure previdenziali una previsione specificamente rivolta ad alcune categorie del pubblico impiego (dipendenti Enti Locali, sanitari, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) che ha già scatenato una forte reazione pubblica e che potrebbe essere oggetto di (parziale) revisione. i prevede in particolare una modifica dell’aliquota di rendimento delle relative gestioni previdenziali, nell’ambito del sistema INPS (CPDEL per i dipendenti degli enti locali, CPS per i sanitari CPI per gli insegnanti, CPUG per gli ufficiali giudiziari), in senso peggiorativo.

Le aliquote di rendimento sono proprie del sistema retributivo e si applicano sulla base di calcolo costituita dalla retribuzione pensionabile; negli ordinamenti delle gestioni previdenziali oggetto di intervento, per la quota di anzianità contributiva rientrante nel sistema retributivo, si applica un’aliquota di rendimento complessiva, variabile in relazione alla medesima anzianità
Il perimetro di intervento è costituito dai trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista dalla precedente normativa per la relativa e specifica anzianità.

Così come si sottolinea in considerazione del riferimento unicamente ai casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. Per le quote di contribuzione rientranti nel sistema retributivo e relative a periodi successivi al 31 dicembre 1994 trova applicazione, per la generalità dei regimi pensionistici obbligatori gestiti da enti previdenziali pubblici, un’aliquota di rendimento pensionistico pari a 2 punti percentuali per ogni anno di contribuzione06.

Così come viene evidenziato la modifica introdotta ha conseguenze, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.