Cassazione: l’iscrizione a Inarcassa è esclusiva

di Walter Quattrocchi -

La decisione sul ricorso di un pensionato Enasarco: niente pensione dall’ente degli ingegneri e architetti, anche in presenza di tutti i requisiti

Non è ammessa l’iscrizione a Inarcassa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, in presenza di iscrizioni ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o integrative nell’ambito della previdenza pubblica.

Questo è il principio affermato in una recente sentenza dalla Corte di Cassazione che ha confermato il giudizio di secondo grado con cui la Corte d’Appello di Torino aveva rifiutato a un professionista, già pensionato Enasarco, il riconoscimento della pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno d’età e in possesso dell’anzianità minima contributiva di 20 anni presso Inarcassa.

Una esclusione che vale anche se il professionista era iscritto a Enasarco, previdenza obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, ma con natura integrativa ai fini pensionistici solo in relazione alla pensione Ago (assicurazione generale obbligatoria) commercianti, di ambito Inps, a cui il ricorrente – tra l’altro – erroneamente non era iscritto.

Secondo i giudici di legittimità, la doppia iscrizione previdenziale del professionista, tesa a ottenere due trattamenti pensionistici, non è ammissibile per violazione dell’articolo 2 della legge 1046/71 (legge che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti), che prevede espressamente l’esclusione dall’iscrizione alla Inarcassa per i professionisti già iscritti ad altra previdenza obbligatoria.

Il professionista potrà chiedere la restituzione dei contributi versati indebitamente a Inarcassa.