Leasing immobiliare, una guida scaccia dubbi

di Rosaria Barrile -

Tutta la disciplina del finanziamento in un documento frutto della collaborazione tra Assilea, il Consiglio del notariato, associazioni dei consumatori e ministero dell’Economia

Come comportarsi se una volta firmato un contratto di leasing immobiliare si deve cambiare città e quindi casa per motivi di lavoro? Le riparazioni dell’immobile a chi spettano? Quali informazioni deve contenere un contratto di leasing immobiliare per essere valido?

A fare chiarezza su questi e altri dubbi, e quindi favorire la diffusione della formula, disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016, ci pensa la Guida gratuita dal titolo Il Leasing immobiliare abitativo, che nasce dalla collaborazione tra Assilea (Associazione italiana leasing), Consiglio nazionale del notariato e 11 associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori- Acp, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) ed è stata realizzata con il contributo del dipartimento delle Finanze (ministero dell’Economia e delle Finanze).

Innanzitutto il contratto di leasing immobiliare deve riportare tutti gli elementi fondamentali: costo del bene finanziato, durata del contratto, periodicità dei canoni (di solito mensile, ma le parti possono concordare tra loro anche una periodicità diversa), tasso di leasing, canone di leasing (che può essere comprensivo o meno di servizi accessori e può essere o meno indicizzato), anticipo versato al momento della stipula insieme alle spese di istruttoria, sotto forma di maxicanone, valore di riscatto del bene, spese assicurative ed eventuali altri oneri accessori previsti in contratto.

Se invece si vuole chiudere un contratto di leasing senza acquistare l’immobile, perché si è in difficoltà nel pagamento dei canoni periodici o perché si intende più semplicemente cambiare casa, una volta ottenuto il consenso di chi mette a disposizione l’immobile, è possibile procedere al “riscatto” anticipato per poi cedere a terzi l’immobile in tal modo acquistato (per essere sicuri di poter usufruire di questa possibilità è opportuno specificarlo nel contratto di leasing) oppure cedere a terzi lo stesso contratto di leasing immobiliare.

Altra questione “spinosa”: la manutenzione dell’immobile. La legge di Stabilità 2016 non prevede una disciplina specifica per il leasing immobiliare e quindi il contratto può contenere su questi aspetti l’accordo tra le parti. Di solito, tuttavia, in modo simile a quanto accade per l’affitto, l’utilizzatore dovrà far fronte alle spese relative alla manutenzione ordinaria ovvero le piccole riparazioni.

Discorso diverso invece per gli interventi di natura straordinaria: poiché nel leasing abitativo la causa del contratto è il finanziamento in vista dell’acquisto dell’immobile da parte di chi lo utilizza, le riparazioni straordinarie e quindi anche interventi come la riparazione del tetto o la sostituzione della caldaia sono a carico di chi utilizza l’immobile.