Assicurazione auto online: le normative

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La tradizionale stipulazione del contratto di assicurazione auto, rivolgendosi ad un’agenzia fisica, è oramai quasi completamente superata e sostituita dal web in cui è possibile stipulare assicurazioni online per la propria automobile in qualunque momento, attraverso siti internet o social network, che possono connetterci direttamente con il distributore stesso o con la compagnia di assicurazione.

È possibile infatti trovare in internet una serie di “comparatori”, cioè di siti web capaci di comparare e confrontare tra loro più offerte assicurative in base al servizio offerto da ognuna ed in base all’eventuale premio assicurativo che si può contrarre.

La gestione di questo tipo di distribuzione di contratti di assicurazione che, grazie alla nuova era digitale è sempre più diffusa soprattutto tra i giovani, è gestita come per quelle “classiche” dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) che nel 2010 ha istituito un regolamento recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione in cui vengono indicati i doveri e le responsabilità delle parti assicuratrici e i diritti dei contraenti.

Le regole in vigore ad oggi, sono invece contenuto del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, applicabile a partire dall’1 ottobre 2018.

Stando a quanto descritto nel Regolamento n. 40 dell’IVASS, le compagnie ed i distributori assicurativi che operano online, hanno l’obbligo di fornire ai potenziali clienti tutta una serie di informazioni ben chiara che possa indirizzarli nella scelta del prodotto assicurativo più adeguato alle proprie esigenze ed affiancarli poi nel processo di sottoscrizione del contratto a distanza.

Quando il potenziale cliente accede al sito web, infatti, deve poter essere in grado di trovare tutte le informazioni che gli permettano di comprendere la natura professionale dell’intervento dell’agenzia online e di capire eventualmente se la compagnia che ha davanti possa essere un possibile frodatore che finge di essere un distributore professionale o comunque il “rappresentante” di una compagnia di assicurazione.

Ciò che l’IVASS consiglia, infatti, è quello di assicurarsi che il distributore online che si è cercato in internet sia presente all’interno del suo Registro online in cui è possibile confrontare il numero di iscrizione riportato dal sito web con il database dell’Istituto di Vigilanza.

È possibile comunque rintracciare all’interno di un sito web eventuali segnali che l’operatore in questione sia poco trasparente o, addirittura in cattiva fede.

Il primo tra questi segnali è sicuramente la richiesta da parte del distributore di ricevere il premio su carte prepagate in modo tale che possa far poi “piazza pulita” di tutti i risparmi del cliente.

Un altro segnale che può indicare l’affidabilità del sito web è anche la presenza del modello “allegato 4”, utile al potenziale cliente a capire per conto di quale impresa assicurativi il sito sta agendo, oppure se sta agendo su incarico ed esclusivo interesse della “parte assicurata”.

Stando alle normative delle assicurazioni auto online, inoltre, il cliente deve essere anche informato della possibilità di richiedere l’invio della documentazione in forma cartacea senza costi aggiuntivi e che, anche nel caso in cui il cliente decida di ricevere la documentazione in formato elettronico, potrà comunque modificare la propria scelta in futuro e decidere di ricevere la forma cartacea.

La parte assicuratrice, inoltre, ha il dovere di valutare le caratteristiche del cliente in modo tale da definire l’adeguatezza del prodotto assicurativo alle richieste e alle necessità del cliente ed in nessun modo, invece, la parte assicuratrice potrà effettuare delle discriminazioni tra i potenziali clienti che possano in qualche modo impedire ad alcune categorie di contraenti di contattare l’impresa per stipulare un contratto.

Tutti gli eventuali dispositivi tecnologici che forniscono la possibilità, alla parte assicuratrice, di scartare dei potenziali clienti grazie al tracciamento telefonico o della connessione web, sono da considerazioni una violazione della normativa vigente.

L’impresa assicuratrice o il distributore sono, inoltre, obbligati a fornire tutta la documentazione precontrattuale al cliente, prima che sia vincolato all’acquisto di un servizio assicurativo, così da garantirgli la possibilità di decidere consapevolmente sulle varie opportunità di acquisto.

La parte assicuratrice deve infatti presentare al potenziale cliente:

  • Tutte le caratteristiche del servizio;
  • L’ammontare del premio;
  • Le informazioni relative alla modalità di scambio della documentazione precontrattuale e quelle relative al tipo di contratto.

La procedura di stipulazione di un contratto assicurativo segue, di norma, questi passaggi:

  1. la richiesta, e la successiva ricezione, di un preventivo;
  2. la ricezione la documentazione precontrattuale e contrattuale;
  3. la scelta, in base a quanto descritto nella documentazione, di acconsentire o meno a procedere all’acquisto e poi al successivo pagamento del premio;
  4. la firma elettronica del contratto, o la ricezione della polizza.

L’assicurato ha comunque il diritto, entro i termini di legge o quelli sottoscritti nel contratto, di recedere dall’acquisto senza penali. L’impresa, però, ha il diritto di trattenere la quota di premio per il quale il contratto ha avuto esecuzione.

Secondo la legge, il termine di un contratto di un’assicurazione sui danni è di 14 giorni, quello dell’assicurazione sulla vita è di 30 giorni mentre per quello sulla vita o sui danni abbinato ad un finanziamento è normalmente di 60 giorni.

Per tutti gli altri contratti, infine, i termini vengono calcolati a partire dalla data di conclusione del contratto o dalla comunicazione al cliente dell’avvenuta conclusione.