La Consob richiama l’attenzione degli investitori sui criteri ESG

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La Consob ha pubblicato una specifica Nota con cui richiama la attenzione degli investitori sull’ asset allocation rispettoso dei principi ESG (Environmental, Social, Governance ) che sono divenuti, sempre più di frequente, driver per la distribuzione di prodotti/servizi di investimento.

Anche i risparmiatori di tipo retail stanno mostrando attenzione ai profili di “sostenibilità” nella scelta dei propri investimenti.

Vengono ripercorsi in primo luogo i passaggi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni.   Nel mese di maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte legislative volte a promuovere una “finanza sostenibile” in linea con gli obiettivi enucleati nel proprio “Piano d’azione” del marzo 2018.  In tale ambito, sono stati avviati i lavori per la predisposizione di modifiche alle misure di attuazione della MiFID II.

In proposito, l’ESMA ha fornito un apposito “technical advice” alla Commissione europea. È inoltre in corso di predisposizione, viene ricordato, una regolamentazione per l’individuazione di criteri armonizzati che consentano di determinare, in maniera omogenea, il grado di sostenibilità degli investimenti (c.d. “Regolamento Tassonomia”).

Lo scorso 9 dicembre è stato poi pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation”), che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari.

La Consob sottolinea come nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza ha riscontrato il crescente utilizzo da parte degli intermediari del tema della “sostenibilità” nelle proprie politiche commerciali.  Risultano anche campagne pubblicitarie indirizzate alla clientela interessata ai c.d. investimenti sostenibili.

In un contesto di asimmetrie informative e di possibili spinte competitive, può accentuarsi il rischio di condotte degli intermediari non allineate alla cura dell’interesse del cliente (c.d. green washing).

Nelle more della definizione ed applicazione delle modifiche legislative in corso, la Autorità osserva che la disciplina vigente già contiene indicazioni che si ritiene debbano essere considerate dagli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.

Nel quadro della disciplina europea e nazionale sulle informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali rilevano in particolare una serie di obblighi degli intermediari.

In primo luogo occorre fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nell’ambito delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Si deve poi assicurare che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e fornire ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

Nell’ordinamento domestico, conclude la Consob, trovano altresì applicazione gli ulteriori obblighi informativi e di rendicontazione previsti dagli artt. 136 e 137 del citato Regolamento Intermediari n. 20307/2018, relativi ai prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”.