Le misure di sostegno per la crisi da COVID 19

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In attesa di comprendere come si evolverà quello che appare più che un dibattito un vero e proprio scontro tra i Paesi dell’Europa mediterranea e quelli della Europa anseatica su entità e modalità di eventuali misure di sostegno europeo che si aggiungano alla sospensione del Patto di Stabilità e Crescita ( oltre ai coronabonds e a eventuali accessi però non condizionati al MES si discute anche di una assicurazione di disoccupazione UE) e alla politica monetaria implementata dalla BCE ,partono in Italia le prime misure di sostegno varate dal nostro Governo con il decreto Cura Italia.  L’Esecutivo è poi al lavoro,  anche attraverso il dialogo con le opposizioni, per varare il prossimo decreto da varare in aprile con nuovi interventi di supporto ( si discute di un reddito di emergenza)  e misure di rilancio economico. Quali sono le prime misure in rampa di lancio ?

Cassa integrazione:  è possibile richiedere dal 30 marzo la Cassa integrazione ordinaria, con causale COVID 19 da parte delle aziende di ogni settore , anche con meno di  5 dipendenti, anche se non avevano mai utilizzato gli ammortizzatori sociali.   Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. La durata massima è di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. Per i datori di lavoro e i lavoratori per cui non sono disponibili gli ammortizzatori sociali ordinari è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bonus una tantum:  dal 1 aprile è possibile richiedere all’Inps, in modalità telematica sul sito web dell’Ente previdenziale,  il bonus una tantum (solo per il mese di marzo 2020) di 600 euro (che ha natura reddituale ma assistenziale non concorrendo a formare il reddito imponibile)   da parte delle partite IVA (deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020) e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS,  artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo.  Per semplificare l’iter di richiesta è possibile presentare istanza, nel caso in cui  non si sia già in possesso delle credenziali Inps, è possibile richiedere un PIN semplificato, vale a dire un PIN composto dalle prime otto cifre e inviato sul cellulare o via e-mail.   L’Ente previdenziale dovrebbe poi rilasciare e breve una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che venivano spediti tramite il servizio postale.  Possono accedere alla misura anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS dal momento che, come chiarisce il Mef nelle specifiche FAQ,  l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale.  Sono ricompresi nel perimetro di applicazione della misura anche gli agenti di commercio  che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Inps hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco. E’ opportuno evidenziare poi come le indennità non spettano per i lavoratori titolari di una pensione diretta e non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza. Il bonus di 600 euro è stato poi esteso anche ai liberi professionisti che devono indirizzare però la richiesta alla propria Cassa di previdenza dal 1 al 30 aprile, purchè si sia in regola con il versamento dei contributi al 2019.  Si prevede anche un requisito reddituale che non deve essere superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019).  L’indennità viene erogata dalla Cassa di previdenza, previa verifica dei requisiti, in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.