Previdenza complementare e familiari a carico, i chiarimenti della Covip

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La adesione dei familiari fiscalmente a carico a piani di previdenza complementare rappresenta un tema di particolare utilità considerando l’elevato rischio pensionistico a cui sono soggette le giovani generazioni.

Il riferimento è a un possibile ruolo previdenziale che può essere interpretato dai genitori incentivato anche dalla specifiche agevolazioni fiscali previste. I contributi versati a beneficio dei familiari fiscalmente a carico sono infatti deducibili dal limite annuo dei 5.164,57 euro.

Va ancora evidenziato come nel dibattito in corso sul come rilanciare la previdenza complementare, tema che verrà opportunamente ripreso dal Governo di Mario Draghi che durante il suo ruolo di Governatore della Banca d’Italia ne aveva sottolineato l’importanza, vi è anche il tema di come aumentare i vantaggi per i genitori che contribuissero al piano previdenziale dei figli,  estendendo peraltro i vantaggi anche nel caso in cui il soggetto contributore fosse il nonno per il nipote.

Assume allora particolare interesse una risposta a quesito della Covip pubblicata sul sito della Autorità di Vigilanza in cui si affronta la tematica particolare attuale legata all’ eventuale trasferimento all’estero (o in una regione diversa rispetto a quella della forma pensionistica territoriale) di un familiare a carico che non lavori.

Più nello specifico si chiedeva se si configurasse la possibilità di riscattare la posizione individuale facendo rientrare tale casistica nella “perdita dei requisiti di partecipazione”. Richiamando precedenti interventi interpretativi la Covip ricorda come è stato chiarito che detta facoltà è da riconoscersi ai soli aderenti su base individuale i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale status.

È, quindi, necessario dimostrare la perdita dello status di lavoratore per poter fruire, quali aderenti su base individuale, del predetto riscatto. Il semplice trasferimento all’estero degli aderenti su base individuale non è ragione sufficiente per poter attivare un’istanza di riscatto che è da intendersi quale  rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte.

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, prosegue la Commissione, va evidenziato che la posizione di previdenza complementare del fiscalmente a carico non subisce necessariamente variazioni in caso di trasferimento all’estero della famiglia di appartenenza, in quanto la stessa potrà in linea di principio continuare ad essere incrementata con contribuzioni volontarie del genitore (o del coniuge).

Né può ritenersi che costituisca causa legittimante del riscatto il mero venire meno, se del caso, delle agevolazioni fiscali in capo al soggetto versante i contributi alla forma pensionistica complementare.