Il PEPP si accinge percorrere l’ultimo tratto di strada prima della introduzione

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Il complesso mosaico del Pan-European Personal Pensions si compone di un ulteriore tassello con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea del 22 marzo scorso del Regolamento delegato della Commissione recante le norme tecniche che specificano i requisiti sui documenti informativi, sui costi e sui corrispettivi inclusi nel tetto dei costi e sulle tecniche di mitigazione del rischio.

Conseguentemente il Regolamento Pepp inizierà ad applicarsi tra un anno, ovvero il 22 marzo 2022. Va sottolineato come l’obiettivo del progetto comunitario è quello di realizzare un mercato unico delle forme pensionistiche di tipo individuale,  favorendo anche la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione nonché incrementando la disponibilità di risorse da investire in un’ottica di lungo termine, obiettivo di rilievo nel contesto della realizzazione della Capital Market Union.

Va poi ricordato come l’attuazione delle disposizioni sul PEPP richiede la definizione di diverse opzioni normative a livello nazionale tra cui la definizione delle condizioni relative alla fase di accumulo  e decumulo , l’assetto della vigilanza , attraverso la designazione delle Autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l’assetto sanzionatorio (necessario per sostenere l’effettività delle disposizioni europee.

Il regolamento ora pubblicato disciplina la documentazione che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP Key Information Document – KID ) consentendo ai consumatori di disporre informazioni pertinenti, espresse  secondo modalità che facilitano la comprensione e la comparabilità dei PEPP e delle diverse opzioni di investimento.

Si sottolinea come le informazioni devono essere fornite ai risparmiatori in formato standardizzato garantendo che   e i rischi e il possibile rendimento siano sempre indicati in modo accurato, corretto, chiaro e non fuorviante, in modo che il potenziale risparmiatore in PEPP possa basarsi su dette informazioni per decidere in merito al risparmio pensionistico a lungo termine. Devono essere poi rappresentati i dettagli delle prestazioni pensionistiche indicando le possibili forme di erogazione e come eventualmente modificarle.

Nei casi in cui poi il contratto PEPP copra i rischi biometrici, nel documento sono inclusi i dettagli della copertura, compresi l’elenco dei rischi coperti, le circostanze che la attiverebbero e le prestazioni assicurative. Il premio per il rischio biometrico è presentato in percentuale della contribuzione annua o sotto forma di impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento alla fine della fase di accumulo, sulla base dei periodi di detenzione generici utilizzati per le proiezioni sulle prestazioni del PEPP.

Se il premio è versato in un’unica soluzione, le informazioni includono l’importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici e la stima del premio medio per il rischio biometrico in percentuale della contribuzione annua.  Devono essere poi rappresentati i costi effettivi sostenuti direttamente a livello del fornitore o a livello di un’attività esternalizzata o di un fondo di investimento, comprese tutte le spese generali correlate.