Si potrà aderire a Perseo Sirio anche con il silenzio assenso

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E’ stata sottoscritta l’Ipotesi di accordo che regolamenta le modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie Locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali. anche mediante il silenzio-assenso.

L’intesa  sarà efficace solo dopo il completamento dell’iter dei controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dall’Aran, l’Agenzia pubblica per la contrattazione nel pubblico impiego.

Si compie allora un nuovo significativo passo verso la equiparazione previdenziale dei dipendenti pubblici ai dipendenti privati, ricordando come al momento sia avvenuta dal 2018 la armonizzazione fiscale dei fondi pensione del pubblico impiego a quelli rivolti invece a lavoratori dipendenti privati, autonomi e liberi professionisti ma i meccanismi di funzionamento è invece ancora differente.

Nella previdenza complementare dei dipendenti pubblici infatti la regolamentazione è ancora quella della normativa precedente al 2007  con rilevanti differenze in tema di anticipazioni, riscatti, portabilità e prestazioni, sottolineando ancora come sussistano particolarità legate alla tipicità del rapporto di lavoro proprio con riferimento al trattamento di fine rapporto che viene contabilizzato in una specifica posta nella gestione separata Inps e rivalutato virtualmente ma non confluisce materialmente nel fondo pensione.

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Andando ai contenuti dell’ipotesi di accordo, esso  si applicherà al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio.  In analogia a quanto già avviene nel settore privato, l’accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).

Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti.

Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’esistenza del Fondo, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il silenzio-assenso).

Se non fa né l’una, né l’altra cosa allo scadere dei sei mesi egli è iscritto. Riceve, quindi, una seconda comunicazione da parte del Fondo, che dovrà informarlo dell’avvenuta iscrizione e ricordargli che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.

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