Rimangono immutati i requisiti di pensionamento fino al 2024

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Il Ministero dell’Economia ha reso noto con specifico decreto che , sulla base delle rilevazioni dell’Istat sulla speranza di vita, nel biennio 2023-2024 non ci saranno incrementi nei requisiti di pensionamento.

L’Istituto Centrale di Statistica ha sottolineato infatti come la differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e’ pari a -0,25 decimi di anno, considerando per l’anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi. Considerando però che la normativa non considera valori negativi ma al limite nulli, non ci saranno modifiche alle età pensionabili.

Il riferimento è all’ adeguamento automatico dei requisiti di pensionamento alla vita media che è stato introdotto come stabilizzatore della spesa previdenziale  nel nostro ordinamento dopo la crisi del 2009 unitamente all’altro fattore che è rappresentato dalla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione del metodo di calcolo contributivo.

La motivazione delle presenza dei due  meccanismi è quello di manutenere in equilibrio dinamico il nostro sistema pensionistico in relazione all’invecchiamento della popolazione con semplici atti amministrativi (decreti ministeriali)senza necessità di porre in essere specifiche riforme che discendono invece da volontà politiche spesso frenate dalla ricerca del consenso elettorale in un Paese come il nostro che è spesso chiamato al voto.

Il nuovo adeguamento è il quinto fin qui operato (incremento di tre mesi dal 2013, di quattro mesi dal 2016, di cinque mesi dal 2019, nullo nel 2021-2022)

I diversi  canali di pensionamento mantengono allora le previsioni attuali, vale a dire 67 anni di età e 20 di contributi per la pensione di vecchiaia,  42 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne per il pensionamento anticipato (questi requisiti salvi nuovi interventi normativi rimangono fermi fino al 2026) con la previsione però di una finestra di 3 mesi

Per chi ha cominciato a lavorare nel 1996 e rientra quindi per intero nel perimetro del metodo di calcolo contributivo si conferma il pensionamento anticipato   a 64 anni da combinarsi con  20 anni di contribuzione effettiva (con l’ulteriore requisito che l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale)