La valenza del contratto di espansione

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L’Inps ha con recente Circolare fornito gli opportuni chiarimenti sul contratto di espansione, uno strumento di fondamentale importanza per la gestione del turnover aziendale e la riqualificazione del personale.

La finalità è quella di accompagnare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico che, comportano l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.

Dal punto di vista concreto il contratto di espansione può attivarsi per la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi nel quinquennio mobile) o per azionare uno scivolo pensionistico a beneficio dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata (42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva  per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne), nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati

Il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS

Come precisa l’Inps l’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (quota 102) ai fini del conseguimento della pensione anticipata c.d. opzione donna, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021

E’ possibile attribuire la prestazione di accompagnamento pensionistico anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi . Su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per consentire l’operatività della citata disposizione, ove tale fattispecie non sia stata prevista dal regolamento istitutivo del singolo Fondo, non è necessaria la relativa modifica regolamentare e nemmeno l’adozione di un’apposita deliberazione.  Al momento alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa da parte del datore di lavoro, il Fondo di solidarietà potrebbe anche essere in corso di costituzione. Resta fermo, sottolinea l’Inps,  che il riconoscimento al lavoratore della prestazione per il tramite del Fondo di solidarietà può avvenire solo a seguito della piena operatività dello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.