Antincendio, entra in vigore il “Mini Codice”

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Mini Codice tratto da www.collegioingegneriarchitettimi1563.it

Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio (BASSO RISCHIO).

Il punto nodale è che ora il Mini Codice definisce la necessità dell’obbligo alla valutazione del rischio d’incendio per tutte le attività (ove si svolge l’attività lavorativa), anche quelle Non Soggette o Sotto Soglia (ciò non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 o sotto soglia di assoggettabilità dello stesso).

Nello specifico il Mini Codice si applica ai (devono valere entrambi i punti):

  • Luoghi di lavoro a Basso Rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
  • Luoghi di lavoro ubicati in attività Non Soggette o Sotto Soglia di Assoggettabilità.

Dove non si rientri in uno dei due casi sopra specificati, si deve applicare il  Codice (Dm 3.8.2015) salvo i pochi casi in cui vi sia altra normativa tecnica di riferimento.

È specificato inoltre che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (non soggetti o sotto soglia) è comunque possibile ricorrere ai criteri del DM 3 agosto 2015. Sarà il Professionista, secondo la Sua analisi del Rischio, a decidere se applicare il Mini Codice o il Codice (Dm 3.8.2015).

Bisogna però tenere bene a mente che il Decreto 3 settembre 2021 si applica alle attività svolte nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 81/08 , fatta eccezione per i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/08), e che il Decreto 3 settembre 2021 annulla, abrogandolo il DM 10.3.1998.