Le diverse ipotesi per la flessibilità in uscita

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In attesa della formazione del nuovo Governo circolano già i primi rumors sulle possibili misure di flessibilità in uscita che sarebbero in fase di approfondimento. Va ricordato infatti come a fine dicembre scadono quota 102, opzione donna e Ape sociale.   Una prima ipotesi, molto verosimile considerando il ristretto tempo a distanza, è quella di una proroga delle tre misure per un ulteriore anno per poi aprire con il nuovo anno un tavolo di approfondimento più ragionato. Al contempo sembra siano però oggetto di attenzione altre possibili soluzioni. Una prima possibilità potrebbe essere quella denominata opzione tutti in base alla quale si prevederebbe un meccanismo unisex modellato sull’attuale schema di funzionamento di opzione donna con la possibilità di andare in pensione con una asticella di età di 58-59 anni e 35 anni di contributi con applicazione per integrale del metodo di calcolo contributivo. Altra opzione potrebbe essere, a quanto si apprende, quella di una quota 41 (anni di contributi) calmierata però con la previsione di una età anagrafica minima (sembrerebbe 62 anni) per limitarne l’impatto finanziario sul bilancio pubblico. Sembra poi tornare in auge la proposta di legge n.1170 che nella precedente legislatura era stata presentata dall’on. Rizzetto contenente  l’introduzione di un sistema flessibile per l’accesso al trattamento pensionistico. Nello specifico si prevede di garantire la libertà di scelta delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto concerne l’accesso al trattamento previdenziale, attraverso un sistema che prevede penalizzazioni e premialità in materia di assegno pensionistico e che consente di decidere il momento dell’uscita dal mondo del lavoro, in un’età anagrafica compresa tra 62 e 70 anni.   L’accesso alla pensione anticipata è condizionato al fatto che l’importo dell’assegno sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. L’importo della pensione è determinato in considerazione dell’importo massimo conseguibile, secondo il rispettivo ordinamento previdenziale di appartenenza, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, in base all’età di pensionamento, inferiore o superiore a 66 anni, nonché agli anni di contributi versati. Si deroga poi alla disciplina in materia prevedendo che non si applica l’incremento dell’età pensionistica dovuto all’allungamento della speranza di vita.