Previdenza complementare e contributi non dedotti

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La previdenza complementare rappresenta la forma di risparmio che gode delle più significative agevolazioni fiscali in considerazioni della finalità a rilevanza sociale cui essa tende.

In particolare i contributi versati sono fiscalmente deducibili con il limite annuo di 5164,57 euro (tale importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute), i rendimenti annui sono tassati con aliquota agevolata del 20 per cento rispetto al 26 per cento che si applica per le altre rendite finanziarie (per la quota corrispondente ai titoli di Stato si applica invece la aliquota del 12,50 per cento) , le prestazioni finali (rendita al 100 per cento o 50 per cento rendita e 50 per cento capitale) sono soggette ad imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con una tassazione minima del 9 per cento.

Il concetto chiave è allora il “prima cominci meno sarai tassato”.   Aderendo in giovane età si ha la possibilità di avere un orizzonte temporale più ampio in cui si può accumulare un montante previdenziale più consistente, si può investire in maniera più efficace ed efficiente dal punto di vista finanziario potendosi diversificare in senso temporale con quel meccanismo che si definisce del tipo life cycle in cui in età giovane si investe di più sull’azionario per poi gradatamente evolvere verso linee più tranquille all’approssimarsi del pensionamento, si matura anzianità di iscrizione utile per potere eventualmente accedere alle anticipazioni e per godere di una tassazione più favorevole a scadenza

La normativa consente poi di recuperare  a scadenza il beneficio fiscale di cui non si sia eventualmente usufruito in fase di accumulo durante la vita lavorativa.

Gli eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di 5.164,57 euro) vanno infatti comunicati al fondo pensione entro l’anno successivo (la scadenza è allora il prossimo 31 dicembre per i contributi non dedotti nel 2021)  al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni La base imponibile su cui è applicata la ritenuta di imposta al momento del pensionamento delle prestazioni non considera infatti i contributi versati e non dedotti, nonché i rendimenti (già tassati in fase di accumulo)