Il riscatto laurea con opzione al calcolo contributivo

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L’ Inps è intervenuta con specifico messaggio lo scorso 7 luglio con cui ha fornito ulteriori chiarimenti sul riscatto laurea con contestuale opzione al metodo di calcolo contributivo. Viene rammentato in primo luogo come con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021 è stato confermato che se la facoltà di opzione al sistema contributivo, è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa.

Pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie. Nel caso in cui l’assicurato raggiunga il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), l’onere da riscatto è determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al contributo minimo necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e con il calcolo a percentuale (a richiesta, “agevolato” se trattasi di riscatto del corso di studi universitario) per il restante periodo.

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La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto, oppure della quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della predetta facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Si rammenta che l’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi: a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001); b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996; c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa.

Si tratta dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare). In tutti gli altri casi, che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022.

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