Pensioni, opzione donna con requisito anagrafico maggiorato nel 2024

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Tra le misure di flessibilità in uscita introdotte dal disegno di legge di bilancio che si accinge ad approdare alle Camere per intraprendere l’iter parlamentare vi è anche la conferma di opzione donna per un ulteriore anno. Va ricordato come opzione donna sia una misura sperimentale nel nostro ordinamento dal 2004 che viene fin qui costantemente rinnovata con successivi aggiustamenti.

Si eleva però il requisito anagrafico prevedendosi che il diritto al trattamento pensionistico nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per il resto si conferma l’impianto attualmente vigente con il calcolo della pensione integralmente con il metodo di calcolo contributivo in caso di accesso a tale canale di pensionamento. Possono accedervi le lavoratrici che rientrino in una delle tre categorie indicate dalla normativa:

 Coloro che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con
handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 Coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
 le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la
gestione della crisi aziendale. In questa ipotesi la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60
anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Si prevede poi, una volta che si siano raggiunti i requisiti di pensionamento, che decorra una finestra pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Va ancora evidenziato come ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2024, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.