Fondi pensione preesistenti e riscatto caso morte

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Con una risposta a quesito la Covip è intervenuta in materia di riscatto per decesso dell’aderente.

Il caso concreto era quello di un fondo pensione preesistente che utilizzava, così consentito dalla normativa , un investimento in una gestione separata di tipo assicurativo.  Aveva poi rappresentato che  al fine di assicurare l’erogazione del riscatto per premorienza dell’aderente, l’impresa di assicurazioni convenzionata adotta, per la gestione delle masse contributive, una tariffa di “Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annuale del capitale” abbinata a una gestione separata.   La forma pensionistica precisava poi e che, in conseguenza dell’adozione di tale tariffa e per effetto delle variabili tecniche ivi previste, si determina, di solito, una differenza in peius, anche sostanziale, tra la prestazione che percepirebbero gli aventi diritto (soggetti designati dall’iscritto o eredi) in caso di premorienza dell’assicurato (c.d. prestazione morte) e la prestazione a cui avrebbe diritto l’assicurato in caso di cessazione del rapporto contrattuale in vita (c.d. prestazione vita).

Il quesito riguardava, pertanto, la legittimità delle diverse regole di determinazione, da parte dell’impresa di assicurazione, da un lato, della prestazione in caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto e dall’altro, della prestazione in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale della convenzione.  Si chiedeva ancora come se la contemporanea sussistenza di due diverse modalità di calcolo delle prestazioni, a seconda dello stato in vita o della morte dell’aderente, sia conforme al Decreto lgs. 252/2005.

La Covip sottolinea come, nonostante nella disciplina previdenziale  non vi sia una specifica norma sul punto, l’orientamento in merito ai fondi di nuova costituzione è quello di ritenere che il concetto di “posizione individuale maturata” sia da intendersi in modo omogeneo, senza distinzioni in base al tipo di prestazione erogabile o di categoria di soggetto istante.

Si riconosce poi la peculiarità dei modelli gestionali adottabili dai fondi pensione preesistenti che possono continuare a gestire le risorse mediante convenzioni assicurative non consentite a fondi pensione negoziali di nuova istituzione e ha altresì presente che i parametri economico-finanziari che caratterizzano i contratti assicurativi tradizionali hanno avuto negli anni un andamento notevolmente decrescente, rendendo oggi più agevolmente percorribile la strada dell’avvicinamento delle forme pensionistiche preesistenti con gestione assicurativa ai principi vigenti in materia di quantificazione della posizione individuale per i fondi di nuova istituzione.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene che eventuali differenziazioni delle modalità di calcolo della posizione individuale maturata, in ragione delle diverse prestazioni erogate, ancora presenti in alcuni fondi pensione preesistenti, vadano oramai superate in un’ottica di maggiore uniformità ai principi della più recente normativa di settore (oggi contenuta nel Decreto lgs. 252/2005), allineando quindi il valore di riscatto in caso di premorienza e il valore della posizione maturata esigibile dall’aderente, salvo il caso in cui siano previste garanzie che incrementino la consistenza delle posizioni.

Ciò premesso, si ritiene che non sia più possibile stipulare convenzioni assicurative che prevedono la differenziazione della posizione individuale relativamente alle varie prestazioni erogate.