I chiarimenti dell’Inps sul riscatto laurea

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L’Inps è tornata sul tema del riscatto laurea con la recente Circolare n. 6 del 22 gennaio con cui  conferma il principio dell’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati e precisa i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo.  Si rileva anche una apertura alla possibilità di usufruire del nuovo canale del riscatto laurea agevolato per chi rientri nel metodo di calcolo misto a condizione che opti per il calcolo integrale della propria pensione con il  contributivo.

Viene in primo luogo ricordato come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite abbia affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti, considerando che i contributi dovuti per il riscatto partecipano della stessa natura dei contributi obbligatori, volontari e figurativi ai fini dell’anzianità.  Si sottolinea allora come la facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all’assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.

L’Ente di previdenza obbligatorio evidenzia poi come In coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede di non valorizzare come versato il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale poiché è possibile che si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto.

Si evidenzia allora Il mancato conteggio ai fini del calcolo dei ratei dell’assegno pensionistico nel caso in cui la data dell’acquisizione del diritto alla pensione (rideterminata per effetto del riscatto medesimo) risulti antecedente alla data della domanda di riscatto; in questo caso allora i contributi sono conteggiati solo soli fini della maturazione dei requisiti; nella ipotesi in cui in cui invece la decorrenza della pensione sia successiva il riscatto vale sia per acquisire anzianità contributiva che  ai fini di un montante contributivo più elevato.

La Circolare rimarca poi come si reputi possibile riscattare con il sistema contributivo anche i periodi temporali antecedenti al 31 dicembre 1995 a condizione che il richiedente abbia presentato precedentemente al riscatto una domanda di opzione per il calcolo con il sistema contributivo. In tal caso l’onere per il riscatto dei periodi verrà definito con il sistema dell’aliquota percentuale rispetto a quello ben più oneroso della riserva matematica e la domanda di opzione al contributivo diventa irrevocabile.