Fondi pensione e versamento del TFR maturato

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Con un intervento interpretativo l’Inps ha precisato che non è possibile per un dipendente privato di una azienda con più di 50 dipendenti trasferire il proprio tfr maturato in un fondo pensione.

Va ricordato infatti come in base alla disciplina sul silenzio assenso il lavoratore ha tra le possibilità quella di  mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita, accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’Inps.

L’Ente di previdenza sottolinea nel Messaggio 413 del 4 febbraio che il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 70/2007.

Tale contributo assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Le prestazioni erogate dal Fondo sono soggette al generale principio di automaticità e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale. Dal quadro normativo, prosegue l’Inps,  emerge che il Fondo di Tesoreria è configurabilecome una gestione di natura previdenziale.

Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti (es. anticipazioni prima casa, spese sanitarie di particolare gravità).

L’Inps giunge allora alla conclusione che l’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria.

A ulteriore supporto della tesi si precisa ancora come l’istituto della portabilità è disciplinato specificato dalla normativa sulla previdenza complementare che la rende possibile decorsi due anni dalla data di partecipazione. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Il legislatore, quindi, ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare.

L’Inps osserva allora come l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire. Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare