Differito il termine per lì Ape sociale

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In applicazione del decreto Cura Italia che, tra le altre misure, ha prorogato i termini di decadenza dal 23 febbraio al 1 giugno in materia previdenziale e assistenziale l’Inps ha emanato una specifica Circolare con cui, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce i primi chiarimenti.  Viene in premessa specificato che la sospensione   si intende riferita ai termini non solo per eventuali azioni giudiziarie, ma anche per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni poste a base del diritto delle prestazioni. Tra le diverse misure cui si far riferimento particolare importanza assumono quelle riferite alla possibilità di accedere alla pensione anticipata da parte dei lavoratori precoci e all’Ape sociale. Partendo dal primo aspetto va ricordato come a tale canale di pensionamento possono fare ricorso   i lavoratori che possono far valere 12 mesi di contributi effettivi, antecedentemente al compimento dei 19 anni d’età e versano in determinate condizioni indicate dalla legge (disoccupati; invalidi; caregivers), i quali, fino al 31 dicembre 2026, hanno possibilità di mettersi in pensione con 41 anni di contribuzione. Al ricorrere di tali requisiti è necessario presentare domanda di riconoscimento del diritto entro il termine del 1 marzo   dell’anno di maturazione dei requisiti con la applicazione di una finestra trimestrale. Per effetto della crisi epidemiologica da Covid 19 per quest’anno il termine viene posticipato al 1 marzo. Per quel che riguarda l’Ape sociale, prestazione assistenziale prorogata dalla scorsa Legge di bilancio fino al 31 dicembre 2020, va ricordato come in via ordinaria si prevedeva che i soggetti interessati potessero presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020. Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.  I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono il 30 giugno 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2020; 15 ottobre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2020; 31 dicembre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Con la Circolare Inps si precisa ora che le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per l’ Ape sociale, presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020 (istanza tempestiva).

La disamina  delle istanze  che originariamente avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2020, sarà effettuato, anche successivamente alla predetta data, in considerazione del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.  In via conseguenziale per il 2020 si considerano nella seconda finestra di scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni le domande presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020. Rimangono immutati i termini per il terzo scrutinio delle domande di ape sociale (dal 16 luglio al 30 novembre 2020).