Previdenza complementare e ipotesi di riforma fiscale

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Tra i diversi profili di attenzione del prossimo intervento di riordino del nostro sistema pensionistico vi è anche il rilancio della previdenza complementare , sempre più fondamentale stampella integrativa della pensione obbligatoria (Inps, Casse di previdenza dei liberi professionisti) in una architettura complessiva a pilastri.  Oltre ad un molto probabile rilancio strutturale del meccanismo del silenzio assenso (che al momento si applica solo ai nuovi assunti) con una nuova finestra semestrale dedicata come avvenne nel 2007, è di particolare rilievo la disciplina fiscale, leva di “moral suasion” per incentivare la adesione ai fondi pensione.  Due recenti “posizioni” pongono sul tappeto possibili modifiche.

In primo luogo la Covip nella recente Relazione annuale pone in evidenza la opportunità di rivedere le attuali misure in una prospettiva pro giovani per migliorarne il loro livello di inclusione previdenziale ancora anemico.  Più nello specifico il suggerimento è quello di ripensare gli incentivi fiscali prevedendo la possibilità di usare in anni successivi la deducibilità non goduta in uno specifico anno di imposta.

Vanno poi riportate le considerazioni  espresse dalla Commissione Finanze della Camera  nel Documento conclusivo sulla Indagine conoscitiva  sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Si sottolinea in primo luogo la necessità di evolvere dall’attuale sistema ETT (Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione dei rendimenti.-Tassazione delle prestazioni) al modello adottato invece nel resto d’Europa (tranne in Danimarca e Svezia) del tipo EET, in cui ad essere esente è anche la fase di maturazione. Questo modello, viene sottolineato, permetterebbe   di accrescere la redditività degli investimenti  finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale complementare, determinando in ultima analisi un suo aumento.

Nel contempo  si evidenzia,  andrebbe   però uniformata la tassazione in fase di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie, ricordando come secondo la disciplina attuale le prestazioni dal 2007 sono invece tassate con imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9 per cento.

Tale modello secondo la Commissione permetterebbe  di incentivare l’adesione alla previdenza complementare, con  vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensionistico; uniformarsi poi  al modello prevalente in Europa, è la considerazione  faciliterebbe l’armonizzazione della trattazione della previdenza complementare a livello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo.

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