Dal 9 Marzo 2022 animali e ambiente sono finalmente tutelati dalla Costituzione

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La sempre più diffusa sensibilità verso le tematiche ambientali è ben espressa nella novella (ovvero in una norma giuridica posteriore che sostituisce una disposizione giuridica già in vigore) introdotta all’art. 41 Cost., in ragione della quale l’iniziativa economica privata non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

È stato inoltre affidato alla legge il compito di definire i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini non soltanto sociali ma anche ambientali. Ma sono le modifiche all’art. 9 della Cost., apportate dalla menzionata riforma, ad essere particolarmente significative. Il testo, infatti, è stato arricchito  nella portata attraverso la previsione della tutela, da parte della Repubblica, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. E’ stata altresì costituzionalmente prevista la tutela degli animali, rimessa, con riferimento alla regolamentazione della forma e dei modi, alla legge dello Stato.

“Finalmente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata inserita tra i Principi fondamentali  della Costituzione – dichiara l’Avv. Carla Giordano, legale di MYLAV (www.mylav.net), noto laboratorio di analisi veterinarie – Si tratta di un notevole salto in avanti se pensiamo che fino ad oggi la tutela degli animali era affidata alla legge ordinaria dello Stato ed alla normativa europea”.

Una legge le cui radici risalgono al 1991

Da ricordare, infatti, che i primi interventi degni di nota a favore degli animali sono contenuti nella  legge 281/91 del 1991 con cui è stato introdotto nell’ordinamento italiano il principio contratto “no kill”, per molti anni una prerogativa del nostro Paese, in ragione del quale è stato sancito il divieto di sopprimere cani vaganti, accalappiati o comunque ricoverati presso i canili sanitari.

La successiva legge 189 del 20 luglio 2004 ha poi apportato rilevanti modifiche al codice penale introducendo, con il titolo IX bis i “delitti contro il sentimento per gli animali”; con particolare riferimento alla uccisione ed al maltrattamento di animali il trattamento sanzionatorio è poi stato inasprito dalla legge 04.11.12 n.201.

“È interessante constatare che, sebbene la tutela degli animali sia via via divenuta più incisiva di pari passo con lo sviluppo della sensibilità collettiva, l’urgenza di una protezione degli stessi ha assunto inizialmente rilievo soltanto in funzione dell’urgenza di protezione del sentimento della persona umana verso gli stessi. Gli animali non erano tutelati in quanto essere dotati di sentimento ma alla stregua di mere cose da preservare in quanto oggetto di amore e di istinto di protezione da parte degli esseri umani” prosegue Carla Giordano.

La prospettiva muta definitivamente con il Trattato di Lisbona del 2009 che sancisce la tutela degli animali quali essere senzienti; per la prima volta, pertanto, gli stessi sono stati considerati tutelati in quanto esseri dotati di una propria sensibilità e dei propri sentimenti. Ma il vero “giro di boa” in materia di protezione e rispetto degli animali è stato tracciato dalla riforma  introdotta dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. che finalmente annovera la tutela degli stessi tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.

“Accogliamo con vivo entusiasmo le “modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente introdotte dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e siamo felici che finalmente la tutela degli animali sia garantita dalla carta Costituzione italiana” conclude Carla Giordano.