Bonus agricoltura. 40% delle spese sostenute nel 2022 per sviluppare e-commerce

Bonus agricoltura. La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti -

Il bonus agricoltura prevede un credito d’imposta fino al 40% per le spese sostenute nel 2022 finalizzate allo sviluppo dell’e-commerce.
Le risorse totali a disposizione ammontano a 5 milioni di euro.

Invio delle richieste entro 15 marzo 2023

Soggetti beneficiari dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito “decreto-legge”), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Per rete di imprese si intende:
– la “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge;
– la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge.
In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete.
In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

Investimenti agevolabili e ammontare del credito d’imposta

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio
elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali per:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.
L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata
dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA:
a) nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale. L’agevolazione non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà.
b) nella misura del 40% e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
c) nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».

La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Qui il modelloComunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 15 febbraio. La comunicazione va inviata direttamente oppure tramite  intermediari abilitati. L’Agenzia delle Entrate rilascia entro 5 giorni la ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza oppure il suo respingimento. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate comunica entro 10 giorni la percentuale del credito d’imposta spettante.

Qui il link al documento originale