Bonus fiscali 2025 per lavoratori dipendenti: chi ne ha diritto e chi resta escluso

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove misure fiscali destinate ai lavoratori dipendenti, con l’obiettivo di ridurre il peso delle imposte in base al reddito complessivo percepito. Le disposizioni, contenute nell’articolo 1, commi da 4 a 9 della Legge n. 207/2024, prevedono due differenti agevolazioni.
Per chi possiede un reddito fino a 20.000 euro è riconosciuto un importo aggiuntivo escluso dalla tassazione, con un beneficio immediato in busta paga o in sede di conguaglio fiscale. I contribuenti con redditi superiori a 20.000 euro ma entro il limite di 40.000 euro possono invece usufruire di una detrazione supplementare sull’imposta lorda.
Le agevolazioni riguardano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente previsti dall’articolo 49 del TUIR. Non è quindi sufficiente rispettare il requisito reddituale: è fondamentale anche la corretta qualificazione fiscale del reddito percepito. Il beneficio, infatti, non si applica indistintamente a tutte le entrate assimilabili al lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso recenti FAQ, ha fornito chiarimenti rilevanti in vista della compilazione del Modello 730/2026 e del Modello Redditi Persone Fisiche 2026. In tali dichiarazioni verrà effettuato il conguaglio definitivo delle somme eventualmente già riconosciute dal datore di lavoro durante il 2025.
Redditi esclusi dalle nuove agevolazioni
Uno dei punti più importanti riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 del TUIR. Sebbene tali somme ricevano spesso un trattamento fiscale simile in dichiarazione, non rientrano automaticamente tra quelle che consentono di accedere ai nuovi benefici.
Restano quindi esclusi diversi compensi e indennità assimilati al lavoro dipendente, così come i trattamenti pensionistici. Anche se le pensioni sono collocate nell’ambito dell’articolo 49 del TUIR, non sono considerate valide ai fini di queste specifiche misure. L’intento del legislatore è infatti quello di sostenere principalmente i lavoratori attivi.
Questa distinzione può determinare effetti concreti: contribuenti con redditi simili potrebbero ricevere trattamenti fiscali differenti in base alla natura del reddito dichiarato.
Indennità sostitutive e possibilità di accesso al beneficio
Diversa è invece la situazione delle somme che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente. L’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi sostitutivi assumono la stessa natura fiscale dei redditi che sostituiscono.
Tra questi rientrano, ad esempio:
- NASpI e altre indennità di disoccupazione;
- indennità di mobilità;
- cassa integrazione;
- indennità di maternità;
- indennità di malattia;
- somme erogate temporaneamente ai lavoratori durante controversie giudiziarie.
Quando tali importi sostituiscono redditi da lavoro dipendente, vengono trattati fiscalmente allo stesso modo. Questo orientamento era già stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 326/1997.
Di conseguenza, alcune di queste prestazioni possono consentire l’accesso alle nuove agevolazioni introdotte dal 2025, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa.
Il collegamento con le detrazioni per lavoro dipendente
Le nuove misure fiscali sono strettamente legate alle detrazioni ordinarie previste per il lavoro dipendente. L’articolo 13 del TUIR stabilisce infatti che tali detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto al beneficio.
La Circolare n. 3/1998 ha precisato che la detrazione deve essere riconosciuta nell’anno in cui il reddito viene tassato e in proporzione ai giorni coperti dall’indennità.
Per questo motivo, anche le somme sostitutive possono rientrare nelle nuove agevolazioni, ma solo se danno diritto alle ordinarie detrazioni per lavoro dipendente. Un esempio tipico è rappresentato dalla NASpI erogata dall’INPS: i giorni coperti dalla prestazione assumono rilevanza nel calcolo del beneficio fiscale.
In sintesi, le nuove agevolazioni spettano ai redditi di lavoro dipendente che rispettano i limiti previsti e rientrano nell’articolo 49 del TUIR. Le somme sostitutive possono essere ammesse quando mantengono la stessa natura fiscale del reddito sostituito e consentono il riconoscimento delle detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR.
Restano invece esclusi i redditi assimilati e i trattamenti pensionistici. Diventa quindi essenziale verificare con attenzione la corretta classificazione fiscale del reddito per evitare errori nell’applicazione delle nuove misure.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate assumono particolare importanza in vista delle dichiarazioni dei redditi del 2026, momento in cui saranno effettuati i conguagli definitivi rispetto agli importi già riconosciuti in busta paga durante il 2025.






VIDEO INTERVISTE
Motori
REAL ESTATE
LMF crypto
LMF food
LMF private markets
LMF arte
Legal
LMF green