Cosa prevede la Legge di Bilancio in ambito previdenziale

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Nel testo della Legge di Bilancio che ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e si accinge ad intraprendere il percorso parlamentare vi è un ampio contenuto previdenziale.

Si prevede in primo luogo una proroga di un anno della sperimentazione dell’Ape sociale fino al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, si legge, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’ articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,2 milioni di euro per l’anno 2025.

Destinatari e meccanismi di funzionamento della prestazione rimangono immutati  con una un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a chi maturi il requisito di età (63 anni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e rientri in una delle categorie previste dalla normativa.

Ulteriore intervento riguarda la proroga di un anno del canale di pensionamento rappresentato da opzione donna per cui va ricordato come sono in corso riflessioni a tendere con una ipotesi strutturale di pensionamento anticipato rivolto sia agli uomini che le donne con il requisito anagrafico di 64 anni e almeno 20 anni di contributi versati e calcolo della pensione integralmente con il calcolo contributivo.

Per quota 100 non vi sono modifiche al meccanismo di funzionamento (62 anni di età e 38 anni di contributi) ma si si prevede una riduzione   delle risorse accantonate di 300 milioni nel 2020 e di 900 milioni nel 2021.

Si rivede poi il meccanismo di perequazione con un nuovo meccanismo  con 6 differenti aliquote, che partiranno dal 100 per cento per i redditi fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a 513 euro), cioè quelli che arrivano a 2.052 euro. Più nello specifico per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

  1. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
  2. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    • nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Dal 1 gennaio 2022  si prevede poi un ritorno al meccanismo originario con una rivalutazione :

  1. nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Con decreto poi del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio , si prevede poi l’istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.  Si prevede poi l’istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.