Equo compenso. Entra in vigore la legge a tutela dei professionisti

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Equo compenso — 

E’ entrata in vigore dal 20 maggio la legge 49/2023, che introduce l’obbligo di compensi in linea con i parametri ministeriali nel caso di contratti tra professionisti e banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e grandi imprese. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104 la legge si definisce “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: scopo della legge è quello di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Equo compenso: 13 articoli

L’equo compenso è definito dall’articolo 1 come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale. Deve essere conforme ai compensi previsti:

  • per gli avvocati: dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022);
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi: dal Decreto ministeriale n. 140/2012, (in via di aggiornamento);
  • per le professioni non ordinistiche dovrà essere adottato entro 60 giorni un apposito decreto dal ministero delle imprese e del made in Italy.

Salvo poche eccezioni, l’equo compenso si riferisce alle prestazioni d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

  • imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
  • imprese con più di 50 lavoratori;
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Gli aspetti legali

Si semplifica l’onere probatorio del professionista che intende tutelare il diritto a ricevere un compenso equo, perché si introduce una presunzione semplice in base alla quale gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

Le imprese possono tuttavia adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli Nazionali degli ordini o collegi, e in questo caso i compensi pattuiti nei modelli standard si presumono equi fino a prova contraria.

In caso di controversie il giudice potrà condannare il committente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.