L’Inps chiarisce il rinvio del pensionamento con quota 103

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Con Circolare del 22 settembre l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sull’incentivo al rinvio del pensionamento con quota 103 previsto dalla Legge di bilancio 2023. Va ricordato come quota 103 è una canale di pensionamento anticipato, che scade salvo proroga con la prossima manovra finanziaria al 31 dicembre di quest’anno cui si può accedere con 62 anni di età e 41 di contributi.

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme- sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

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E’ da evidenziarsi come l’aliquota contributiva complessiva di un lavoratore dipendente è il 33 per cento della retribuzione di cui il 23,81 a carico del datore di lavoro e il 9,19 a carico del lavoratore. L’incentivo al posticipo del pensionamento si riferisce quindi al 9,19. Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, prosegue l’Inps, ’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima. La facoltà di rinuncia fa sì che il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del
lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.

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Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo e non incidono sulla retribuzione pensionabile. Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro