Transfer pricing, l’Ocse riscrive le regole sui servizi infragruppo
Il 9 novembre confronto pubblico sulle modifiche al Capitolo VII. Più attenzione ai benefici effettivi, ai costi addebitati alle controllate e alla documentazione delle multinazionali
L’Ocse prepara una revisione delle regole applicabili ai servizi scambiati all’interno dei gruppi multinazionali. Il 9 novembre 2026, dalle 9 alle 17.30, si terrà a Parigi e online una consultazione pubblica sulle modifiche proposte al Capitolo VII delle Transfer Pricing Guidelines, il riferimento internazionale per la determinazione dei prezzi nelle operazioni tra imprese associate.
Le iscrizioni, sia in presenza sia da remoto, devono essere presentate entro il 15 ottobre. L’agenda dettagliata non è stata ancora pubblicata.

La materia riguarda una parte rilevante dei rapporti infragruppo. Una capogruppo o un centro servizi può infatti addebitare alle controllate attività informatiche, amministrative, finanziarie, legali, commerciali, di marketing, ricerca, sicurezza informatica o gestione del personale. Il problema fiscale consiste nello stabilire se il servizio sia stato realmente prestato, quale impresa ne abbia tratto vantaggio e quale prezzo sarebbe stato concordato tra soggetti indipendenti.
Una revisione, non una rivoluzione
Il documento, pubblicato il 1° giugno e sottoposto a osservazioni fino al 22 luglio, non intende modificare i principi generali del transfer pricing. L’obiettivo dichiarato è aggiornare il Capitolo VII, coordinarlo con i primi tre capitoli delle Linee guida e offrire indicazioni più chiare attraverso nuovi esempi.
Il testo è ancora una bozza: l’Ocse precisa che non rappresenta una posizione definitiva e che imprese e amministrazioni fiscali non devono considerarlo già applicabile. Le osservazioni ricevute, pubblicate il 24 agosto, costituiranno la base del confronto di novembre.
La prova del beneficio
Il punto centrale è il cosiddetto benefit test. Un costo può essere addebitato a una società del gruppo quando l’attività le procura, o può ragionevolmente procurarle, un valore economico o commerciale. Occorre chiedersi se un’impresa indipendente, nelle stesse condizioni, sarebbe stata disposta a pagare quel servizio oppure a svolgerlo internamente.
Il beneficio può consistere in maggiori ricavi, minori costi, maggiore efficienza, migliore qualità dei prodotti o riduzione delle perdite. Non deve necessariamente realizzarsi: è sufficiente che, al momento della decisione, fosse concreto e ragionevolmente prevedibile. Se però un’attività continua per anni senza produrre risultati, il gruppo dovrebbe dimostrare perché un soggetto indipendente avrebbe continuato a sostenerne il costo.
La distinzione è importante, ad esempio, per l’introduzione di piattaforme Erp, sistemi di cybersicurezza o programmi di riorganizzazione. La semplice appartenenza al gruppo non prova che ogni controllata abbia ricevuto un servizio.
I costi dell’azionista non possono essere scaricati sulle controllate
La bozza precisa anche il trattamento delle shareholder activities, le attività svolte dalla capogruppo esclusivamente nella propria qualità di azionista. Rientrano generalmente in questa categoria le assemblee, l’emissione di azioni, la quotazione, i rapporti con investitori e analisti, il bilancio consolidato e gli adempimenti fiscali propri della capogruppo.
Poiché queste attività tutelano l’interesse dell’azionista e non forniscono un beneficio autonomo alle controllate, i relativi costi non dovrebbero essere ripartiti tra le società del gruppo. Diverso è il caso dell’assistenza operativa, della gestione delle emergenze o della consulenza tecnica alle filiali: queste prestazioni possono costituire servizi infragruppo remunerabili.
Servizi duplicati e costi senza ricarico
Un altro fronte delicato riguarda le attività apparentemente duplicate. Se una controllata dispone già di una propria funzione amministrativa o commerciale, il gruppo deve spiegare perché un servizio analogo fornito dalla capogruppo produca un beneficio ulteriore. La duplicazione temporanea può essere giustificata, per esempio, durante una riorganizzazione; non lo è invece l’addebito sistematico di prestazioni sovrapposte e prive di valore aggiunto.
La revisione interviene anche sui pass-through costs, sostenuti da una società per conto di un’altra. Se il soggetto agisce soltanto come intermediario o centro di pagamento, il costo dovrebbe normalmente essere riaddebitato senza margine. Il mark-up può essere applicato alla funzione effettivamente svolta dall’intermediario, non automaticamente all’intero importo della spesa esterna.
Resta il margine semplificato del 5%
Per i servizi a basso valore aggiunto — attività di supporto non riconducibili al core business, prive di intangibili unici e di rischi significativi — rimane l’approccio semplificato. Il gruppo può costruire un bacino di costi, ripartirlo tra le società beneficiarie mediante criteri coerenti e applicare un margine uniforme del 5%, senza effettuare uno studio di benchmarking.
Il 5%, tuttavia, non costituisce un valore di riferimento universale. Per i servizi esclusi dalla procedura semplificata il margine deve essere determinato attraverso un’analisi specifica e potrebbe risultare superiore, uguale oppure inferiore.
Più documenti, ma secondo proporzionalità
La proposta rafforza l’importanza delle prove contemporanee: contratti, verbali, e-mail, presentazioni, rapporti, pareri, ticket informatici, timesheet e documenti che descrivano attività, destinatari e risultati attesi.
Dovranno essere spiegati anche la formazione del bacino dei costi, le chiavi di ripartizione, le differenze tra valori preventivi ed effettivi e la separazione fra spese con mark-up e costi trasferiti senza margine. L’Ocse precisa però che non si tratta di una lista minima obbligatoria: gli oneri documentali dovrebbero essere proporzionati alla natura e alla rilevanza economica del servizio.
Perché interessa le imprese italiane
Per i gruppi italiani e per le controllate nazionali di multinazionali estere, la revisione potrà incidere sulla gestione dei service agreement e sui controlli relativi alla deducibilità dei costi infragruppo. Un contratto e una fattura non saranno, da soli, sufficienti: occorrerà dimostrare che le attività siano state svolte, che la società italiana ne fosse destinataria e che il criterio di ripartizione riflettesse ragionevolmente i benefici ricevuti.
La consultazione del 9 novembre dovrà trovare un equilibrio tra due esigenze: contrastare gli addebiti utilizzati per spostare materia imponibile e impedire che richieste documentali eccessive rendano troppo onerosa la gestione ordinaria dei servizi centralizzati. È su questo confine, tra lotta all’erosione fiscale e certezza per le imprese, che si giocherà la versione definitiva del nuovo Capitolo VII.
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