Banca d’Italia. Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o TUB), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
Le Disposizioni aggiornano dal 1° gennaio 2023 la disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee, razionalizzandone le relative previsioni.
Regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati
La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità di vigilanza nazionali devono osservare nei procedimenti inerenti all’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario; l’obiettivo è assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale.
La normativa europea di riferimento è contenuta nelle direttive 2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID II), 2009/65/EC (c.d. UCITS), 2011/61/UE (c.d. AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE (c.d. PSD II) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR), nonché negli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA); questi ultimi forniscono criteri e indirizzi applicativi per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorità competenti.
Evitare che possa derivare un pregiudizio alla gestione
La disciplina degli assetti proprietari persegue l’obiettivo di evitare che dall’acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. Per questa ragione essa prevede, tra l’altro, l’obbligo di autorizzazione preventiva all’acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle
partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano).
La disciplina prevede che l’Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; l’onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell’intermediario; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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