Iperammortamento 2026, in arrivo il decreto attuativo: agevolazioni, requisiti e obblighi per le imprese
È in corso di pubblicazione il decreto attuativo che disciplinerà l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. L’agevolazione si configura come un incentivo fiscale basato sulla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V), oltre che degli impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili.

L’intensità del beneficio varia in funzione degli scaglioni di investimento, con aliquote comprese tra il 180% e il 50%.
Uno degli elementi centrali del provvedimento riguarda il rafforzamento degli obblighi comunicativi. Su impulso della Ragioneria dello Stato, con l’obiettivo di monitorare l’impatto sulla spesa pubblica, le imprese saranno tenute a trasmettere ben cinque diverse comunicazioni.
Gli obblighi sulle comunicazioni
La prima è la comunicazione preventiva, da presentare per ciascuna struttura produttiva coinvolta nei progetti. In essa dovranno essere indicati l’ammontare degli investimenti, le date previste di interconnessione dei beni e di entrata in funzione degli impianti da fonti rinnovabili, oltre ai dati relativi all’applicazione della maggiorazione fiscale.
Segue la comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dalla verifica positiva del Gse. Il documento dovrà attestare, tra l’altro, il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione per ciascun bene, con indicazione delle fatture.
Novità del decreto è la comunicazione periodica, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno fino al termine dell’agevolazione. Essa conterrà informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e le previsioni di utilizzo del beneficio.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo dovrà invece essere inviata la comunicazione integrativa, contenente il piano di ammortamento e il dettaglio delle quote agevolate per ciascun esercizio.
Il processo si conclude con la comunicazione di completamento, da trasmettere entro il 15 novembre 2028, che certifica la conclusione degli investimenti, inclusa la consegna e l’interconnessione dei beni.
La maggiorazione fiscale sarà riconosciuta a partire dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. In ogni caso, l’accesso al beneficio resta subordinato all’esito positivo delle verifiche effettuate dal Gse.
Obblighi stringenti
Sul fronte documentale, il decreto introduce obblighi stringenti. Sarà necessaria una perizia tecnica asseverata anche per investimenti inferiori a 300mila euro, superando quindi il ricorso all’autodichiarazione. Inoltre, sarà richiesta una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, attestante la congruità delle spese sostenute.
Il Gse sarà incaricato dei controlli, mentre le imprese dovranno garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione anche ai fini di eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, il decreto conferma il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, introducendo tuttavia un’eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione energetica. Non sarà invece obbligatoria la sottoscrizione di una polizza catastrofale per accedere all’incentivo.






VIDEO INTERVISTE
Motori
REAL ESTATE
LMF crypto
LMF food
LMF private markets
LMF arte
Legal
LMF green