Truffa da 800 mila euro, il Tribunale di Torino condanna la banca a risarcire

La notizia in sintesi
- Il Tribunale di Torino ha condannato una banca a restituire 800 mila euro a una società truffata.
- Quattro bonifici istantanei sono stati inviati in pochi secondi allo stesso beneficiario estero.
- Il direttore generale aveva un limite di 200 mila euro per i pagamenti da remoto.
- Secondo i giudici, l’allarme antifrode richiedeva verifiche dirette con l’amministratore unico, che non è stato coinvolto.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Truffa da 800 mila euro: a Torino la banca deve risarcire la società
Il Tribunale di Torino ha condannato una banca a restituire integralmente 800 mila euro a una società vittima di una truffa di tipo Ceo Fraud. La decisione riguarda quattro bonifici istantanei, eseguiti in pochi secondi verso lo stesso beneficiario estero, dopo i quali l’azienda ha perso l’intera somma. Secondo i giudici, l’istituto non ha verificato adeguatamente un’operazione segnalata dai propri sistemi antifrode e superiore al limite autorizzativo del direttore generale.
Il punto centrale della condanna è la valutazione complessiva dei trasferimenti: la loro separazione formale non bastava a escludere ulteriori controlli sui poteri di chi li aveva disposti, né a giustificare il superamento dell’allarme.
Quattro bonifici e un allarme: perché i controlli sono stati giudicati insufficienti
Il direttore generale, che aveva disposto i pagamenti, poteva autorizzare da remoto operazioni entro un limite di 200 mila euro, noto alla banca. Per il Tribunale, i quattro trasferimenti dovevano essere letti come un’unica operazione da 800 mila euro, considerando la coincidenza del beneficiario estero e la distanza di pochi secondi tra gli invii. La distinzione formale tra i singoli bonifici non consentiva quindi all’istituto di trascurare il limite previsto per chi li aveva autorizzati.
Prima dei pagamenti, la società aveva chiesto alla banca informazioni sui bonifici istantanei e comunicato l’intenzione di eseguirli. I sistemi antifrode avevano poi segnalato l’operazione, bloccando almeno una parte dei trasferimenti e avviando una verifica: secondo i giudici, proprio quel passaggio richiedeva un controllo più approfondito, attraverso un contatto diretto con l’amministratore unico, titolare dei pieni poteri sulla società. L’allarme è stato invece superato sulla base dei contatti precedenti, senza coinvolgere l’amministratore: per il Tribunale, quei contatti non erano sufficienti ad accertare che il direttore generale potesse autorizzare il trasferimento complessivo, ed è su questa carenza di verifica che si fonda la condanna al rimborso integrale.
Il nodo dei poteri autorizzativi oltre il singolo pagamento
La vicenda mette a fuoco la differenza tra ricevere un preavviso sui pagamenti e verificare i poteri necessari per autorizzarli. Nella Ceo Fraud, il truffatore si presenta come un interlocutore affidabile per convincere l’azienda a trasferire denaro; in questo caso, però, la responsabilità attribuita alla banca riguarda i controlli mancati. La lettura della decisione indica quindi un criterio preciso: valutare insieme trasferimenti collegati e confrontarne l’importo complessivo con il limite autorizzativo conosciuto dall’istituto.
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