L’Eiopa avvia consultazione sulla vigilanza sui PEPP

-

Prosegue il percorso di implementazione della disciplina europea sui PEPP (recata dal Regolamento UE 2019/1238), il nuovo prodotto di previdenza individuale paneuropeo che si affianca   alle soluzioni  già presenti sui singoli mercati nazionali e che possono essere forniti da diversi soggetti: enti creditizi, imprese di assicurazione, fondi pensione occupazionali (IORP) a condizione che operino preventivamente una separazione delle attività e delle passività rispetto a quelle dei piani occupazionali, imprese di investimento, società di gestione di OICVM e gestori di FIA.

Va ancora ricordato come i Pan-European Personal Pensions possono essere distribuiti nei diversi Paesi membri una volta che siano stati iscritti  nel Registro centralizzato tenuto dall’Eiopa mentre la decisione in merito alla registrazione e all’eventuale cancellazione rimane in capo alle Autorità di vigilanza nazionali.

La distribuzione dei PEPP avviene secondo le specifiche regole di distribuzione previste per i differenti fornitori (con specifico riferimento ai PEPP istituiti dagli IORP si applicano le regole stabilite dalla Direttiva MIFID).  Dopo avere avviato nello scorso anno una open hearing, ancora in corso fino al prossimo 2 marzo,  sulla  regolamentazione dei profili chiave della nuova soluzione pensionistica integrativa (la informazione precontrattuale  contrattuale, la previsione di un cap nel livello dei costi, le tecniche di mitigazione del rischio), l’Eiopa ha avviato ora una nuova pubblica consultazione che ha come proprio termine il prossimo 20 maggio.

Come viene rimarcato nello sviluppo delle proprie proposte l’Autorhity ha cercato opportuni input nella commmunuty della supervisione del settore assicurativo e previdenziale nelle Autorità nazionali e ha condotto un dialogo attivo con    gli stakeholder groups costituiti presso la stessa Eiopa.

L’oggetto della nuova consultazione è rappresentato da un documento elaborato dall ’Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione, che attua le norme tecniche relative al formato delle relazioni di vigilanza e cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità nazionali competenti con riferimento al PEPP.

E’ opportuno ricordare  come nello schema comunitaria  la vigilanza è di competenza delle Autorità di vigilanza nazionali (per l’Italia la Covip), con funzioni ripartite tra Autorità del paese di origine del fornitore e Autorità del paese ospitante. Sono poi attribuiti poteri di intervento all’Eiopa