La riforma del D.Lgs. 231/2001: verso una nuova fase del sistema 231 e della responsabilità d’impresa

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La riforma va letta soprattutto come il tentativo di trasformare in norme più chiare alcuni principi già maturati nella giurisprudenza, riducendo l’incertezza con cui oggi vengono valutati i Modelli 231.

Il via libera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 al disegno di legge di revisione del D.Lgs. 231/2001 apre la prospettiva della prima riforma organica del sistema della responsabilità da reato degli enti. Occorre tuttavia una precisazione: il provvedimento dovrà essere esaminato dal Parlamento e, fino alla sua entrata in vigore, continueranno ad applicarsi le norme attuali. Le novità annunciate non sono quindi ancora operative.

Dal 2001 all’espansione dei reati presupposto

Il Decreto 231 entrava in vigore il 4 luglio 2001, dando attuazione alla legge n. 300 del 2000 e agli impegni internazionali assunti dall’Italia nella lotta alla corruzione. Per la prima volta si superava, almeno sul piano sostanziale, il principio secondo cui soltanto le persone fisiche possono rispondere di un reato. Società e associazioni divennero sanzionabili quando determinati illeciti fossero commessi, nel loro interesse o vantaggio, da amministratori, dirigenti o dipendenti.

Il sistema nacque con un catalogo relativamente limitato, incentrato soprattutto su corruzione, frodi e rapporti con la pubblica amministrazione. Negli anni successivi il legislatore ha progressivamente aggiunto reati societari, terrorismo, abusi di mercato, riciclaggio, criminalità organizzata e delitti informatici.

Una svolta importante arrivò nel 2007 con l’introduzione dell’omicidio colposo e delle lesioni gravi commessi violando le norme sulla sicurezza del lavoro. Seguirono i reati ambientali, la corruzione tra privati, i delitti tributari, le frodi contro gli interessi finanziari dell’Unione europea e, più recentemente, i reati contro il patrimonio culturale.

Parallelamente il Modello 231 ha smesso di essere soltanto un documento giuridico. Le norme sul whistleblowing del 2017, poi ampliate dal D.Lgs. 24/2023, hanno rafforzato canali di segnalazione, protezione del segnalante e controlli interni. Le linee guida delle associazioni imprenditoriali hanno cercato di trasformare il modello in un sistema composto da mappatura dei rischi, procedure, deleghe, formazione, flussi informativi e vigilanza.

Il problema emerso nella pratica

L’espansione del catalogo ha reso il sistema molto più complesso, senza eliminare una difficoltà fondamentale: stabilire quando un modello possa considerarsi realmente idoneo ed efficacemente attuato.

La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che la responsabilità dell’impresa non può derivare automaticamente dalla commissione del reato. Deve essere provata una specifica “colpa di organizzazione”, cioè una carenza dell’assetto preventivo causalmente collegata all’illecito. Le Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp del 2014 e la sentenza “Impregilo bis” del 2022 hanno contribuito a consolidare questo orientamento.

È proprio la distanza tra il testo originario e il cosiddetto diritto vivente ad avere alimentato l’esigenza di una revisione. Nel 2024 il Ministero della Giustizia ha istituito un tavolo tecnico coordinato da Giorgio Fidelbo, presidente della Sesta sezione penale della Cassazione. La relazione e la proposta di articolato sono state rese pubbliche nel gennaio 2026 e costituiscono la base principale del disegno di legge.

Che cosa cambierebbe

La riforma eliminerebbe la diversa disciplina oggi prevista per reati commessi da soggetti apicali e da dipendenti. La colpa di organizzazione diventerebbe espressamente un elemento costitutivo dell’illecito: l’accusa dovrebbe individuare la carenza del modello e dimostrarne il collegamento con il reato.

Non si tratterebbe però, secondo l’Unione delle Camere penali, di una rivoluzionaria inversione dell’onere della prova, bensì della codificazione di principi già affermati dalla Cassazione.

Il disegno di legge intende inoltre:

  • definire il contenuto minimo, l’adozione e l’aggiornamento dei Modelli 231;
  • attribuire una presunzione relativa di adeguatezza ai modelli conformi alle linee guida riconosciute;
  • valorizzare, nella sicurezza sul lavoro, i modelli costruiti sugli standard UNI ISO;
  • introdurre procedure semplificate per le PMI;
  • ampliare i meccanismi premiali quando l’impresa rimuove le carenze organizzative;
  • imporre al pubblico ministero di indicare puntualmente le lacune contestate;
  • sottoporre l’archiviazione alla decisione motivata del giudice;
  • rivedere, mediante successiva delega, sanzioni e catalogo dei reati presupposto.

I dubbi ancora aperti

La riforma promette maggiore certezza, ma non risolve ogni problema. Le Camere penali osservano che manca un vincolo sufficientemente esplicito a valutare l’idoneità del modello secondo una prospettiva realmente “ex ante”, utilizzando le conoscenze disponibili prima del reato. Rimarrebbe quindi il rischio di giudicare l’organizzazione con il senno di poi.

Restano inoltre aperte la disciplina della prescrizione, le conseguenze dell’iscrizione dell’ente nei procedimenti riguardanti contratti pubblici e la razionalizzazione dell’ormai vastissimo catalogo dei reati presupposto. Quest’ultima viene rinviata a una delega i cui criteri sono considerati ancora generici.

Per le imprese, dunque, il messaggio non è quello di attendere la nuova legge. La direzione indicata dalla riforma rafforza l’importanza di modelli costruiti sui rischi effettivi, periodicamente aggiornati e sostenuti da evidenze verificabili. Il futuro della 231 dipenderà sempre meno dalla qualità formale del documento e sempre più dalla capacità dell’organizzazione di dimostrare che controlli, formazione, segnalazioni e vigilanza funzionano realmente.

Intervista all’avv. Stefano Lombardi

Come interpreta questa decisione del Governo?

“Il recente via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge di revisione del D.Lgs. 231/2001 rappresenta, a mio parere, un passaggio di particolare rilievo. A venticinque anni dall’entrata in vigore del Decreto, si apre infatti la prospettiva di una revisione organica di una disciplina che ha assunto nel tempo un ruolo sempre più importante nella governance e nell’organizzazione delle imprese”.

Si tratta quindi di una riforma sostanziale?

“Sì, non si tratta dell’ennesimo intervento sul catalogo degli illeciti presupposto, al quale ci siamo ormai abituati, ma di un intervento che riguarda alcuni degli elementi fondamentali del sistema. In questi anni la disciplina 231 si è sviluppata enormemente. Alla norma si sono affiancate una giurisprudenza ormai molto significativa e, naturalmente, una prassi applicativa che ha contribuito a definire sempre meglio il ruolo dei Modelli organizzativi e degli Organismi di Vigilanza. Credo che qualsiasi percorso di riforma debba necessariamente tenere conto anche di questo importante patrimonio di esperienza”.

Quali sono a suo parere gli aspetti più importanti?

“Tra gli aspetti che meritano maggiore attenzione vi è certamente la scelta di porre ancora più chiaramente al centro del sistema la colpa di organizzazione, collegando la responsabilità dell’ente alla concreta esistenza di una carenza organizzativa e al rapporto tra questa e la commissione dell’illecito. A mio parere, è un tema di grande importanza. Il Modello 231 non può naturalmente garantire che un illecito non venga mai commesso. Può e deve, però, rappresentare un sistema organizzativo serio, costruito sulla specifica realtà dell’impresa, concretamente attuato e sottoposto nel tempo a un’effettiva attività di verifica e aggiornamento”.

Altri aspetti positivi?

“Mi sembra significativa, in questa prospettiva, anche l’attenzione dedicata ai criteri di valutazione dell’idoneità dei Modelli e alla possibilità di valorizzare maggiormente quelli adottati in conformità alle linee guida delle associazioni rappresentative degli enti. Interessanti sono anche le previsioni dedicate alle piccole e medie imprese, per le quali viene prevista l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli.

Naturalmente il percorso legislativo dovrà adesso proseguire e sarà importante verificare quale sarà il testo definitivo. In ogni caso, credo che dopo venticinque anni di applicazione del D.Lgs. 231/2001 una riflessione organica sulla disciplina rappresenti un passaggio particolarmente importante per imprese, professionisti e Organismi di Vigilanza.”

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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