INPS. Aumentano i tassi d’interesse per la dilazione rateale e le sanzioni per ritardi nei pagamenti

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L’INPS aumenta i tassi d’interesse

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 giugno 2023, è pari al 4%.

Rateazioni

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 21 giugno 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023.

 Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea comporta la variazione della misura delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 9,50% in ragione d’anno (tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Le sanzioni ridotte, nelle ipotesi previste, dovrebbero essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

Qui il documento completo  Circolare numero 56 del 22-06-2023.