Imprese e rischi catastrofali, obbligatorietà e inadempienze delle imprese

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La manovra finanziaria prevede l’obbligatorietà per le imprese di sottoscrivere un contratto assicurativo e copertura dei danni ai propri beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La misura appare particolarmente importante in un Paese come il nostro che si caratterizza per un
accentuato rischio idrogeologico e altamente sismico. La Legge di Bilancio sottolinea ancora come dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Lugano Finance Forum, 24 novembre 2026, Palazzo dei Congressi, Lugano - media partner Lamiafinanza.it

Le compagnie assicuratrici possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In caso di coassicurazione il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità. Si prevede poi che il contratto assicurativo abbia un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In ogni modo, prosegue il testo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

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